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A partire dal 15 aprile 2022 entra in vigore il Decreto MITE del 14 febbraio 2022 riguardante la “definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.
In pratica, tale Decreto riporta i nuovi massimali di costo a cui dovranno riferirsi i professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi di efficientamento energetico.
Per chiarire le numerose perplessità degli operatori interessati al Provvedimento in oggetto, sono intervenute una serie di FAQ pubblicate, il corrente mese, sul portale dell’ENEA.
In particolare, per definire meglio a cosa si riferiscono i costi riportati nell’allegato A del Decreto, vengono utilizzate delle esemplificazioni che permettono di circoscrivere i prezzi di riferimento dei vari componenti che compongono l’intervento che si intende realizzare.
Ad esempio, nella seconda FAQ vengono esplicitate le voci che concorrono a determinare il prezzo di interventi che realizzano il cappotto termico, gli infissi, le schermature solari, gli impianti solari termici, le caldaie a condensazione, gli impianti dotati di micro-cogeneratori, gli impianti a pompe di calore, gli impianti ibridi, le caldaie a biomasse e i sistemi di building automation.
Tra le opere maggiormente realizzate dai contribuenti, troviamo il cosiddetto cappotto termico, con riferimento al quale i costi massimi previsti dal Decreto comprendono:
inoltre, con riferimento alle superfici orizzontali o inclinate (quindi elementi “correlati” all’intervento principale, rientrano la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.
Viene, inoltre specificato che, tra i costi di cui alla tabella contenuta nell’allegato A del D.M. in oggetto, non sono compresi l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera, mentre, nell’ambito delle opere relative all’installazione rientrano unicamente quelle relative alle opere provvisionali (ponteggi) e alle opere connesse ai costi per la sicurezza.
Per tutte quelle spese che non vengono codificate dal nuovo strumento valutativo, gli asseveratori continueranno a riferirsi ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4 del Decreto in oggetto e, in particolare, a quelli predisposti dalle Regioni, dalle Province Autonome, dai listini delle Camere di Commercio competenti per territorio o a quelli pubblicati dalla casa editrice DEI (terza FAQ pubblicata su portale ENEA).
Resta aperta la possibilità che, qualora non sia determinabile il prezzo di una particolare voce di spesa, il tecnico abilitato potrà predisporre una nuova valutazione in modo analitico, tenendo conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (quarta FAQ).
A fronte di ciò, dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione dove saranno riportate le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti.
Quello, tuttavia, che sorprende tra le risposte riportate sul portale dell’ENEA, riguarda la quinta FAQ, che illustra la procedura che i tecnici abilitati dovranno seguire per l’asseverazione di costi.
Viene, infatti, specificato che trova totale riscontro l’assunto del comma 13-bis del D.L. n. 34/2020, laddove è previsto che:
“ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”.
Una tale affermazione comporta che l’analisi del costo sostenuto deve sottostare ad un doppio controllo effettuato prima con riferimento ai prezzari e successivamente verificando il D.M. costi massimi del MITE.
Combinando le due valutazioni:
la spesa da asseverare ritenuta ammissibile sarà pari al minore tra i due valori determinati più sopra.
Infine, la sesta FAQ stabilisce che, limitatamente agli interventi ecobonus, che per proprie caratteristiche non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (mancanza dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, ovvero per quelli che pur esercitando l’opzione rientrano nelle fattispecie di edilizia libera o interventi di scarsa entità), è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A.