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Nella bozza del Decreto Legge che contiene le misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, sono contenute alcune disposizioni che, nell’ottica di contrastare il sommerso, pianificano alcuni adempimenti che andranno ad interessare determinate categorie di contribuenti.
Ci riferiamo, in particolare:
A partire dal 1° luglio 2022, nel rispetto delle indicazioni a suo tempo tracciate dal Consiglio dell’Unione Europea, prenderà avvio l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per gran parte delle categorie di contribuenti, a tutt’oggi, ancora escluse da tale adempimento.
Infatti, saranno soggetti a tale obbligo coloro che sono ricompresi tra quelle categorie reddituali di cui al punto 1. dell’elenco sopra specificato, anche se, per essi, pare sia stata prevista, fino all’anno 2024, una deroga nel caso percepiscano ricavi e compensi non superiori a 20.000 o 25.000 euro (importo in via di definizione).
Pertanto, ad esempio, un contribuente forfettario che presuma, nell’anno in corso, di superare la soglia di esenzione stabilita dalla disposizione (25.000 euro), dal 1° luglio prossimo dovrà cominciare (se non l’ha già fatto) ad adeguarsi al nuovo sistema di fatturazione digitale che utilizza come tramite tra lo stesso ed il proprio committente, il Sistema di Interscambio (SDI).
Per attenuare l’impatto di una tale disposizione, la bozza del Decreto prevede l’applicazione di un limitato regime transitorio in base al quale, durante il primo trimestre di vigenza del nuovo sistema di fatturazione (terzo trimestre solare: luglio, agosto e settembre), sarà consentito emettere il documento digitale entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Di conseguenza, non scatteranno le sanzioni per la tardiva fatturazione (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 471/1997) qualora, entro il trimestre transitorio, non vengano rispettati i termini di dodici giorni per la fattura elettronica immediata ed entro il 15 del mese successivo, con riferimento alle fatture differite.
A ben vedere, tuttavia, il fatto che, con riferimento all’anno in corso, assisteremo alla coesistenza, per alcuni contribuenti, di fatture cartacee e fatture digitali, induce a pensare che, in fase di approvazione definitiva del provvedimento, siano possibili ulteriori aggiustamenti della norma che prevedano lo slittamento dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2023.
La stessa bozza del Decreto prevede l’anticipo al 30 giugno 2022 (rispetto al termine originariamente previsto del 1° gennaio 2023) di una disposizione sanzionatoria riguardante i commercianti, gli esercenti ed i professionisti che non accetteranno dai propri clienti i pagamenti effettuati con carta elettronica.
La definizione dei soggetti obbligati ad accettare i pagamenti elettronici, contenuta al comma 4, art. 15, del Decreto Legge 179/2012, è estremamente generica, prevedendo l’obbligo per “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.
Riteniamo pertanto che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici includa anche le imprese del comparto agricolo. Dall’obbligo restano esclusi i casi di oggettiva impossibilità tecnica di attivazione del POS.
L’intento del Legislatore è quello di agevolare i pagamenti con moneta tracciabile digitale, riducendo contestualmente quelli effettuati con l’utilizzo del contante.
La doppia sanzione amministrativa, potenzialmente, applicabile sarà pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione non “digitalizzata”, tuttavia, riteniamo alquanto improbabile il verificarsi di situazioni di “denuncia da parte dei clienti” che si vedono rifiutare il pagamento con moneta elettronica, in quanto l’obbligo di accettare pagamenti di qualsiasi importo tramite l’uso del POS, pur essendo in vigore dal 30 giugno 2014, trova come intangibile “barriera” il “rapporto” che intercorre tra cliente e commerciante.
Va rilevato, infatti, che la violazione dovrebbe essere accertata da un funzionario competente, anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, su istanza del cliente e poi trasmessa al prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata, essendo applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative, come prevista dalla legge 689/1981.