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La condivisibile norma, riguardante l’istituzione di buoni carburante non tassati né soggetti a contribuzione nel limite di 200 euro per l’anno 2022, voluta dal Legislatore per contenere lo sforzo economico sostenuto dai lavoratori per recarsi al lavoro, purtroppo paga lo scotto di una formulazione alquanto semplicistica che necessita di numerosi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Sebbene l’entrata in vigore del provvedimento risalga al 21 marzo 2022, mancano, a tutt’oggi, quelle certezze che possano rendere applicabile in modo diffuso il provvedimento in oggetto, senza la paura di incorrere in comportamenti sanzionabili.
Per effettuare un’accurata analisi delle criticità che meriterebbero di essere risolte, riportiamo di seguito il testo dell’articolo 2, comma 1 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21:
“per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
L’utilizzo della terminologia aziende private al posto di datori di lavoro può generare il dubbio che il provvedimento risulti circoscritto a determinate tipologie di soggetti, escludendo, a priori, il caso in cui ad erogare i buoni carburante siano i datori di lavoro che rivestono la qualifica di lavoratori autonomi (siano questi in forma associata o meno), nonché i datori di lavoro delle cooperative o dei consorzi.
Inoltre, l’esclusivo richiamo ai lavoratori dipendenti, pur ricomprendendo gli interinali e gli apprendisti, lascia intendere che risultino esclusi tutti quei soggetti la cui determinazione del reddito è disciplinata dall’articolo 52 del TUIR (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) tra i quali troviamo i collaboratori coordinati e continuativi ed i soci delle cooperative.
Per non parlare del generico richiamo al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR che determina una serie di criticità che dovranno, quanto prima, essere chiarite ufficialmente.
Infatti, stante l’anzidetto richiamo possiamo affermare che, con grande probabilità, il buono carburante non sarà soggetto al vincolo della generalità dei dipendenti o a categorie di essi, potendo essere fornito gratuitamente solo a determinati dipendenti o, al limite, anche ad uno solo di questi.
Anche la mancanza di chiarimenti riguardanti l’eventuale superamento della soglia dei 200 euro, pone una serie di dubbi in merito al corretto inquadramento della disposizione in oggetto.
I possibili scenari possono essere molteplici ed ognuno di questi potrebbe essere supportato da ragioni di ordine logico che determinino il ricorrere all’una o all’altra soluzione.
È fondamentale capire se l’attuale norma temporanea debba essere letta in combinazione con quella definitiva sui compensi in natura, ovvero se goda di una totale autonomia che la renda scollegata da ogni altra previsione.
Per chiarire il concetto appena esposto proponiamo le seguenti possibili casistiche:
|
SITUAZIONE BASE |
Buoni carburante (A) |
Compensi in natura (B) |
Benefit per il lavoratore (A+B) |
|
1. |
250 euro |
0 euro |
250 euro |
|
2. |
250 euro |
258,23 euro |
508,23 euro |
|
3. |
250 euro |
200,00 euro |
450 euro |
Se il buono carburante deve essere inteso come dotato di una totale autonomia, per tutte e tre le fattispecie sopra riportate, i 50 euro che superano la soglia dei 200 euro dovranno essere tassati in capo al dipendente, a prescindere dalla sua situazione legata agli altri compensi in natura i quali non sconteranno alcuna tassazione perché coperti dalla franchigia.
Se, invece, il buono carburante lo si deve porre in combinazione con la norma generale dei compensi in natura, le letture delle diverse fattispecie possono cambiare, infatti, essendo possibile riconoscere buoni benzina tra i normali fringe benefit che godono della franchigia di 258,23 euro, avremo la seguente situazione:
È del tutto evidente che gli esempi appena illustrati portano a risultati economici di diverso impatto e richiedono, pertanto, una presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, considerato anche il fatto che la previsione di cessione a titolo gratuito ed il mancato inserimento della nuova disposizione all’interno del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, pone dubbi in merito sia alla deducibilità (parziale o totale) del costo per il datore di lavoro che alla possibile concertazione con i sindacati, per inserire i buoni benzina tra i premi di risultato convertibili.