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Scade domani il termine di presentazione dell’istanza per beneficiare del credito d’imposta sull’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero. L’agevolazione è riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Come noto, l’art. 1, commi da 73 a 77, Legge n. 145/2018, c.d. Legge di Bilancio 2019, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, a favore delle imprese che nel 2019 e nel 2020 hanno acquistato prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.
È stato previsto, in particolare, un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Con il D.M. 14 dicembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.
Le istanze per richiedere il bonus devono essere presentate, esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (padigitale.invitalia.it), a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine del 22 aprile 2022 (per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID).
Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, il rappresentante legale dell’impresa richiedente deve entrare nell’area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando materiali di recupero”.
La procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente, oppure se vi sono errori o informazioni mancanti.
Al termine della procedura di compilazione, è possibile scaricare il modulo in formato pdf che deve essere firmato digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente e successivamente caricato sul sistema per procedere all’invio della domanda (attenzione, il sistema accetta solo file in formato Pdf.p7m).
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
L’imposta di bollo richiesta per la presentazione della domanda deve essere assolta mediante annullamento di una marca da bollo da 16,00 euro, riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. La marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede per eventuali successivi controlli.
A seguito dell’invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione dell’istanza di accesso al contributo.
Il credito d’imposta è riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, il Ministero della Transizione Ecologica comunica all'impresa richiedente il riconoscimento, ovvero il diniego dell'agevolazione e, in caso di esito positivo, l'importo del credito effettivamente spettante.
Il credito d'imposta deve essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Ai fini della compensazione, non opera né il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 2 milioni di euro, né il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 250.000 euro.
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il beneficio non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto per la deduzione degli interessi passivi e delle spese generali.
Il credito d’imposta, infine, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o europea.
Il contributo concesso è tuttavia revocato qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:
Nei casi di revoca, il Ministero della Transizione Ecologica procede al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.