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Il D.D.L. di conversione del D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, proroga dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per il versamento, unica soluzione o prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti, non in regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2022.
Entro il nuovo termine del 15 novembre 2022 è poi richiesta la redazione e asseverazione della relativa perizia di stima.
Come noto, l’art. 29, D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:
alla data del 1° gennaio 2022, da:
Rispetto alle precedenti rivalutazioni, tuttavia, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per attribuire riconoscimento fiscale ai maggior valori assegnati ai beni oggetto di rivalutazione è stata assai incrementata, passando dall’11% della rivalutazione accordata dall’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, all’attuale 14% previsto dall’art. 29, D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia.
Lo scopo della rivalutazione, si ricorda, è di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto di terreni e di partecipazioni, per conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione (in luogo del costo o del valore di acquisto iniziale è preso a riferimento il valore attribuito al bene dalla perizia giurata di stima).
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del Decreto Energia, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga dal 15 giugno al 15 novembre 2022 del termine per far redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 14%.
Il valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2022, infatti, deve risultare da un’apposita perizia di stima, da redigere ed asseverare entro il nuovo termine del 15 novembre 2022, tramite giuramento da effettuarsi presso la Cancelleria del Tribunale, gli Uffici dei Giudici di pace o un notaio.
La redazione e l’asseverazione della perizia di stima del valore dei beni oggetto di rivalutazione deve essere affidata a un professionista abilitato. In particolare, in relazione ai terreni, la redazione della perizia può essere affidata ai soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché ai periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell’art. 32, R.D. n. 2011/1934. Relativamente alle partecipazioni, invece, la perizia può essere affidata agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e degli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.
La perizia giurata deve essere conservata dal contribuente ed eventualmente esibita a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali dello stesso importo (alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi nella misura del 3%), da versare entro il 15 novembre 2022, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo Modello F24, indicando quale anno di riferimento “2022” ed utilizzando il codice tributo “8056” per la rivalutazione dei terreni ed il codice tributo “8055” per la rivalutazione delle partecipazioni.
Con il versamento dell’intera imposta sostitutiva (o della prima rata di tre) la rivalutazione è considerata perfezionata e il nuovo valore di acquisto del bene, come rideterminato dalla perizia giurata, può essere immediatamente utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), TUIR.
L’omesso versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, determina l’inefficacia della procedura di rivalutazione (la violazione non può essere sanata neppure ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso). In tale ipotesi, le eventuali somme tardivamente versate possono essere chieste a rimborso. L’omesso versamento delle rate successive alla prima non fa invece venire meno l’efficacia della rivalutazione; tuttavia, gli importi non versati sono iscritti a ruolo (in questo caso è ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Per quanto attiene alle quote di partecipazione, la rivalutazione effettuata deve essere indicata nel quadro RT del Modello Redditi mentre, nel caso di rivalutazione del valore dei terreni, si dovrà procedere alla compilazione del quadro RM. L’omessa indicazione dei dati costituisce una mera violazione formale, che non pregiudica in alcun modo gli effetti della rivalutazione.
In conclusione, si ricorda che i contribuenti che si sono avvalsi di una delle precedenti rivalutazioni, possono eventualmente considerare in detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato a suo tempo. In alternativa è comunque possibile versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, sulla base del valore risultante dalla nuova perizia, per poi richiedere, entro quarantotto mesi, il rimborso di quanto versato in precedenza.
In tale ultima ipotesi occorre tuttavia considerare che l’importo chiesto a rimborso non può essere superiore all’importo dovuto a titolo d’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione (l’eccedenza non è rimborsabile ed è quindi definitivamente persa).