Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 2-ter, comma 1, D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, ha inserito il nuovo comma 5-bis nell’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, per effetto del quale i contribuenti decaduti da un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo anteriormente alla sospensione dell’attività di riscossione determinata dall’emergenza pandemica, possono presentare all’Agente della riscossione una nuova istanza di dilazione, senza che ricorra l’obbligo di corrispondere tutte le rate insolute del precedente piano di dilazione decaduto.
È previsto, in particolare, che i debitori decaduti alla data dell’8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti con residenza, sede legale o operativa nei comuni della zona “rossa” di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020), che non abbiano presentato domanda per la riammissione alla dilazione entro il termine del 31 dicembre 2021, possano presentare una nuova istanza di dilazione dei ruoli sino al 30 aprile 2022, senza che ricorra l’obbligo, come ordinariamente prescritto, di pagare tutte le rate scadute del precedente piano.
Le somme eventualmente già versate restano tuttavia definitivamente acquisite e non possono essere dunque oggetto di rimborso.
In relazione a questi peculiari piani di rateazioni è però previsto che la decadenza dal beneficio della dilazione si verifichi con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (in luogo delle dieci ordinariamente previste).
Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo e ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Di seguito si evidenzia l’evoluzione normativa dei termini decadenziali previsti dalla legislazione emergenziale.
|
PIANO DI DILAZIONE |
DECADENZA |
|
In essere alla data dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per i debitori della zona rossa) |
Mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive |
|
Concesso dopo l’8 marzo 2020 e richiesto entro il 31 dicembre 2021 |
Mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive |
|
Richiesto e concesso dopo il 1° gennaio 2022 |
Mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive |