Nell’ambito della Dichiarazione IVA annuale devono essere comunicate all’Amministrazione Finanziaria le eventuali opzioni applicate nel corso dell’anno precedente.
In particolare, l’art. 2, D.P.R. n. 442/1997, prevede che le opzioni e le revoche in materia di IVA e di imposte dirette siano comunicate, sulla base del comportamento concludente adottato dal contribuente durante l’anno d’imposta, utilizzando esclusivamente il quadro VO del Modello IVA annuale.
Tuttavia, qualora il soggetto passivo non sia obbligato alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale, è prevista la possibilità di allegare il quadro VO al Modello Redditi, da presentare entro il termine ordinario del 30 novembre dell’anno successivo.
Nell’ambito del Modello IVA 2022, relativo al 2021, da presentare entro il prossimo 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato), devono essere quindi comunicate, tra le altre, le opzioni per la liquidazione IVA trimestrale, per la separazione delle attività e per il passaggio dal regime ordinario a un regime speciale IVA o viceversa.
In generale, l’esercizio dell’opzione è vincolante per almeno un triennio, trascorso il quale, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO del Modello IVA, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
L’omessa compilazione del quadro VO non preclude l’azione del regime adottato, ma comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, da 250 a 2.000 euro.
L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999, le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati in base all’attività esercitata, possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, anziché mensile.
ATTIVITÀ |
VOLUME DI AFFARI ANNO PRECEDENTE |
Prestazione di servizi |
Non superiore a 400.000 euro |
Altre attività |
Non superiore a 700.000 euro |
I lavoratori autonomi possono adottare la liquidazione IVA trimestrale a prescindere dal volume di affari conseguito. |
L’adozione della liquidazione IVA trimestrale comporta la necessità di maggiorare ciascuna singola liquidazione IVA degli interessi del 1%.
I soggetti passivi che avendone i requisiti hanno applicato la liquidazione IVA trimestrale nel corso del 2021, devono quindi comunicare la scelta operata nel Modello IVA 2022, barrando la casella 1 di rigo VO2.
L’opzione è vincolante per il solo anno in cui è esercitata (con l’adozione del comportamento concludente), ed è valida fino a revoca, purché continuino a sussistere i relativi presupposti.
L’opzione per la separazione delle attività
Ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, possono optare per l'applicazione separata dell'IVA in relazione ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione nella dichiarazione IVA relativa all'anno precedente (o nella dichiarazione di inizio attività).
In caso di esercizio dell’opzione, la detrazione dell’imposta spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata (in ogni caso, il diritto alla detrazione è escluso per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente).
I soggetti passivi che hanno adottato la contabilità separata nel corso del 2021 devono quindi comunicare la scelta operata nel Modello IVA 2022, barrando la casella 1 di rigo VO4.
L’opzione ha effetto fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
Le opzioni in agricoltura
Relativamente al settore agricolo, le opzioni e/o le revoche devono essere comunicate nell’ambito del rigo VO3.
In particolare, la casella 1, “Rinuncia”, deve essere barrata dai produttori agricoli esonerati di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, ossia dai soggetti con volume d’affari non superiore a 7.000 euro che hanno rinunciato, dal 2021, all’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione del Modello IVA annuale, ad eccezione dell’obbligo di conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. Di norma tale opzione è effettuata dalle imprese in fase di start up o che intendono effettuare degli investimenti, pertanto, decidono di applicare l’imposta nei modi ordinari. Ricordiamo che per le imprese agricole che optano per il regime ordinario, a differenza di quelle che applicano il regime speciale ex art. 34, vi è l’obbligo del registratore telematico dei corrispettivi anche qualora si proceda alla sola vendita di prodotti agricoli presenti nella tabella A, parte prima del D.P.R. n. 633/1972, inoltre, se l’impresa conferisce i propri prodotti ad una cooperativa, è tenuta ad informare la stessa circa il nuovo regime IVA adottato.
I produttori agricoli che hanno superato il volume d’affari di 7.000 euro, dall’anno d’imposta successivo applicano il regime speciale ex art. 34. In tal caso l’opzione non deve essere rappresentata in quanto trova applicazione il regime IVA naturale proprio del settore primario; resta comunque salva la facoltà per il produttore agricolo di optare per il regime IVA ordinario.
L’opzione ha effetto fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
La casella 2, “Revoca”, deve essere barrata dai contribuenti che dal 2021 hanno revocato la rinuncia al regime di esonero.
La casella 3, “Opzione”, deve essere barrata dai produttori agricoli che hanno applicato l’imposta nei modi ordinari a partire dal 2021. L’opzione è consentita anche ai produttori agricoli in regime di esonero che, se vogliono applicare l’imposta nei modi ordinari, devono contestualmente barrare anche la casella 1 (per rinunciare al regime di esonero). L’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
La casella 4, “Revoca”, deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2021, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
La casella 5, “Opzione”, deve essere barrata dai produttori agricoli che, a partire dal 2021, hanno applicato, per le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di fornitura di servizi (attività agricole connesse), l’IVA nei modi ordinari, in luogo del regime speciale previsto dall’art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972. L’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio.
Infine, la casella, “Revoca”, deve essere barrata dai contribuenti che hanno revocato, a partire dal 2021, l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
Per le imprese agrituristiche è riconosciuta la facoltà di optare per il regime ordinario. Il contribuente può scegliere di non avvalersi del meccanismo di determinazione forfettaria dell’imposta sul valore aggiunto, esercitando l’opzione nella Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata (rigo VO32). L’opzione è valida anche agli effetti delle imposte sui redditi ed è vincolante per un triennio. La revoca si manifesta, invece, barrando l’apposita casella 2.
In conclusione, si evidenzia che le imprese agricole che non intendono applicare il sistema di determinazione forfettaria dell’IVA dovuta di cui all’art. 5, Legge n. 413/1991 (attività di enoturismo), possono optare per l’applicazione del regime ordinario. L’opzione deve essere esercitata nella Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata, barrando il rigo VO35.
Il rigo VO26 del Modello IVA 2022, invece, deve essere barrato dalle imprese agricole che non hanno inteso applicare il regime di determinazione dell’imposta previsto dall’art. 1, commi 513 e 514, Legge n. 160/2019, per le attività oleoturistiche.
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