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Con il Provvedimento Direttoriale n. 143438 del 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, i termini e le modalità di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista in attuazione del D.M. 11 dicembre 2021, riguardante il monitoraggio degli aiuti di Stato COVID ricevuti, al fine anche di evidenziare le possibili eccedenze da restituire.
La disciplina degli aiuti di Stato di cui trattasi, infatti, prevede che tutti i contribuenti debbano verificare se i contributi ricevuti rispettino la Disciplina comunitaria in materia e rientrino nei massimali individuati dalla sezione 3.1 e sezione 3.12 del “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, modificata dalla Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021).
Nella dichiarazione andranno inserite tutte le misure di cui si è beneficiato sia che si tratti di quelli ricadenti nelle sezioni 3.1 e 3.12 più sopra specificate sia che riguardino tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali.
L’autodichiarazione potrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici messi a disposizione del contribuente, utilizzando i modelli approvati dal Provvedimento del 27 aprile 2022 a partire dal 28 aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022.
Per la trasmissione il contribuente, nel caso non provveda direttamente, potrà avvalersi dell’ausilio fornito degli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.
Lo stesso termine del 30 giugno 2022 vale anche per quei soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021), tuttavia qualora tale termine risulti successivo al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno trasmettere l’autodichiarazione entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle somme o della prima rata.
Relativamente a tale ultima fattispecie (termine successivo al 30 giugno 2022) coloro che hanno beneficiato anche di altri contributi tra quelli elencati nell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, sono tenuti a presentare:
La dichiarazione presentata viene presa in carico dall’Amministrazione Finanziaria la quale, entro cinque giorni, rilascia una ricevuta che ne attesta la validità o lo scarto avvenuto a seguito dei controlli formali effettuati.
Sono considerate valide le dichiarazioni emendate e ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell’Agenzia che ne aveva motivato l’avvenuto scarto.
Sono interessati all’adempimento di cui all’oggetto gli operatori economici che hanno beneficiato dei contributi riportati all’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 41/2021 (cosiddetto regime ombrello) e richiamate dall’articolo 1 del D.M. 11 dicembre 2021.
Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello ne prevedeva l’indicazione (ad esempio la richiesta per usufruire del contributo perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27 del D.L. n. 73/2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (ogni dichiarazione presentata sostituisce la precedente).
Viene, inoltre, chiarito che la dichiarazione sarà sempre obbligatoria qualora il beneficiario:
Nella dichiarazione vanno, altresì, indicati gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre dagli aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.
In assenza di nuovi aiuti che possano garantire il recupero dell’eccedenza, il contribuente sarà tenuto a procedere al riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione e per procedere in tal senso dovrà utilizzare il Modello F24 nel quale riportare i codici tributo ancora non istituiti, ma per i quali è prevista l’uscita di un’apposita Risoluzione dell’Agenzia.
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