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Ai fini dell’IMU, l’art. 1, comma 741, lett. d), D.Lgs. n. 504/1992, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il successivo comma 758, lett. a), del medesimo art. 1, D.Lgs. n. 504/1992, accorda l’esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Tuttavia, in relazione alle società di persone agricole, tale esenzione trova applicazione a condizione che ricorrano i requisiti sostanziali dettati dagli artt. 1, comma 3, lett. a), e 2, D.Lgs. n. 99/2004, ossia:
Con l’Ordinanza n. 12640 del 20 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha confermato il diniego al rimborso dell’IMU versata in relazione a un terreno agricolo, avente destinazione urbanistica, di proprietà di una società semplice agricola, poiché quest’ultima, pur in possesso del requisito sostanziale del possesso da parte di almeno uno dei soci della qualifica di IAP, difettava dei due requisiti formali previsti dagli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 99/2004, ossia:
In materia di IMU (come pure di ICI), infatti, le agevolazioni consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano a condizione che la società possa essere considerata Imprenditore Agricolo Professionale, ove lo Statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135, Codice Civile, ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
In considerazione di tale consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, è dunque opportuno verificare che lo Statuto sociale contempli l’esercizio esclusivo di attività agricole.