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Gli investimenti legati alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici sugli immobili, finalizzati a creare una maggiore autonomia sui consumi, stanno diventando sempre più frequenti ed il fatto che, per essi, siano presenti, nel nostro ordinamento, numerosi provvedimenti incentivanti, attribuisce ulteriore slancio alle richieste del mercato.
In un tale contesto stiamo assistendo ad una vera e propria impennata dei costi dei materiali e delle forniture corrispondenti, pertanto la logica vorrebbe che per poterne rendicontarne la congruità, i professionisti potessero riferirsi alle indicazioni dei prezzi incrementati così come riportati nel Decreto MITE di recente emanazione.
È un dato di fatto che nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022, la consapevolezza di questa generalizzata esplosione dei prezzi dei materiali e delle forniture si è tradotta in un altrettanto generalizzato incremento del 20% dei costi massimi congrui delle forniture di beni e materiali per interventi di efficienza energetica, rispetto a quelli che erano stati individuati un anno e mezzo prima nell’ambito del Decreto MISE del 6 agosto 2020.
L’aumento generalizzato del 20% di tali costi ritenuti congrui (inseriti nell’allegato A del D.M.14 febbraio 2022), beneficia ulteriormente del fatto che gli stessi non comprendono gli oneri di installazione, di manodopera, di prestazioni professionali e dell’IVA qualora risultasse indetraibile.
Orbene, risulta del tutto incomprensibile come per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo, l’attuale normativa non li faccia rientrare tra gli interventi di efficienza energetica con la spiacevole conseguenza che per essi continuino a valere i parametri dei costi massimi congrui precedentemente individuati (2.400 euro per kW di capacità di accumulo dell’energia elettrica).
In altri termini, considerato che gli interventi di efficienza energetica, essendo regolamentati da norme a valenza primaria (articolo 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34/2020) non modificabili da norme secondarie quali i Decreti regolamentari di attuazione, i valori massimi consentiti restano quelli riportati nel D.L. n. 34/2020 (2.400 euro per kW e 1.000 euro per kWh) senza considerare gli allineamenti incrementali del 20% indicati nell’allegato A del D.M. 14 febbraio 2022.
Per tale motivo siamo in attesa di assistere ad un intervento legislativo che, coerentemente con la situazione attuale dei prezzi di mercato e nell’ottica di agevolare la diffusione di impianti tecnologicamente sostenibili, operi per il riallineamento dei valori attualmente non aggiornati.