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Entro il prossimo 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) la generalità dei soggetti passivi IVA è tenuta alla presentazione del Modello IVA 2022, relativo al periodo di imposta 2021.
Tuttavia, è considerata validamente presentata la Dichiarazione IVA trasmessa tardivamente, ossia entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria e, pertanto, in relazione al Modello IVA 2022, entro il 29 luglio 2022. Oltre alla presentazione del Modello è richiesto il versamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo), da corrispondere utilizzando il Modello F24 e il codice tributo “8911”.
L’omessa presentazione della Dichiarazione IVA annuale è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 120% al 240% dell’imposta dovuta; l’importo minimo della sanzione irrogata non può essere inferiore a 250 euro. Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro la scadenza per l’invio della dichiarazione del periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’accertamento della violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione è ridotta alla metà e, pertanto, va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione si riflette, tra l’altro, sul termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
L’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, infatti, è subordinato alla sussistenza dei seguenti due requisiti:
Per determinare il momento di ricezione della fattura, occorre considerare che, se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione del documento è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario (e non dalla data a partire dalla quale la fattura è messa a disposizione del cessionario o committente sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate).
Il diritto alla detrazione decorre dunque dal momento in cui, in capo all’acquirente o committente, si realizzano entrambi i suddetti requisiti e può essere esercitato, al più tardi, entro il temine di presentazione del Modello IVA annuale relativo all’anno in cui si sono verificati detti requisiti e con riferimento al medesimo anno (dunque, relativamente al 2021, entro il 2 maggio 2022).
Di conseguenza, l’imposta relativa alle fatture ricevute prima del 31 dicembre 2021, ma non ancora annotate nel registro IVA acquisti entro tale data, può essere portata in detrazione direttamente nella Dichiarazione annuale IVA da presentare entro il 2 maggio 2022.
Il termine di presentazione della dichiarazione si riflette poi sulla detrazione dell’imposta relativa alle note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972. La procedura di variazione in diminuzione dell’imposta, infatti, deve essere effettuata (con l’emissione della nota di variazione) entro la data di presentazione della Dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.