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Con la Risposta ad Interpello n. 163 del 30 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla distribuzione degli utili prodotti fino al periodo d’imposta 2017, per i quali opera la disposizione transitoria che prevede, per le delibere adottate entro il 31 dicembre 2022, modalità di tassazione differenziate a seconda della tipologia di partecipazione detenuta (qualificata e non qualificata).
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha risposto a un’istanza di interpello presentata da una società che intende procedere, entro il prossimo mese di dicembre, alla distribuzione di utili formatisi sino al 31 dicembre 2017, con progressiva consumazione delle riserve.
La società si è quindi rivolta all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se in sede di distribuzione di tali riserve di utili sia possibile limitare l’applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi fino all’esercizio 2017 ai soli soci qualificati.
L'art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017, c.d. Legge di Bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, percepiti da persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26%, con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.
Tale disposizione ha dunque equiparato la tassazione degli utili e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, non in regime di impresa, in società ed enti soggetti IRES, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Sul punto si ricorda che si considerano partecipazioni non qualificate quelle che conferiscono una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria pari o inferiore al 20% (2% per le società quotate), ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio sociale pari o inferiore al 25% (5% per le società quotate). Si considerano, invece, partecipazioni qualificate, quelle che conferiscono una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20% (2% per le società quotate), ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio sociale superiore al 25% (5% per le società quotate).
Il nuovo regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate si applica, in base al principio di cassa, ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.
In precedenza, invece, i dividendi erano tassati in capo alle persone fisiche private:
Tuttavia, il comma 1006 dell’art. 1, Legge n. 205/2017, ha previsto un regime transitorio, per effetto del quale, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il previgente regime di tassazione.
Inoltre, il D.M. 26 maggio 2017 ha previsto, ai fini della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono formati:
La presunzione è diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci, in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società), che produce, pertanto, sul piano fiscale, una "stratificazione" temporale degli utili conseguiti dalla società, in ragione della diversa aliquota d'imposta applicata.
Tale presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nell'ordine sopra indicato, opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad Interpello n. 163 del 30 marzo 2022, concerne una società che nella compagine sociale presenta sia soci titolari di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate e che intende procedere alla distribuzione delle riserve di utili stratificatesi negli anni, limitando l'applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili formatisi ante 2018 ai soli soci qualificati.
Dopo aver sottolineato che l’applicazione del regime transitorio alla distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate e formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 richiede l’assunzione della relativa delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la presunzione in esame, oltre ad operare indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili, è applicabile a prescindere dalla tipologia della partecipazione (qualificata o non qualificata) e della natura del percettore degli utili, anche nei casi in cui l’applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi poiché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Ciò significa, in buona sostanza, che non è possibile attribuire gli utili formati fino al 2017 ai soli soci detentori di partecipazioni qualificate al fine di assoggettare gli stessi alla tassazione parziale con applicazione delle previgenti percentuali sulla base della considerazione che nei confronti dei soci non qualificati è comunque applicabile la ritenuta del 26% a prescindere dall’anno di formazione degli utili stessi.
Infatti, utilizzare la presunzione in esame con esclusivo riferimento alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con le finalità delle disposizioni recate dal D.M. 2 aprile 2008 e dal D.M. 26 maggio 2017 che mirano a conservare il trattamento precedente alla loro emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo. A tal fine è stata dunque introdotta una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione ai percettori.
In definitiva, le riserve di utili ante 2018, la cui distribuzione sarà deliberata entro il 31 dicembre 2022, devono essere utilizzate a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione.