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Chi va per mare conosce già la storia del bollino blu che certificava l’essere conformi alle disposizioni sulla navigazione marittima delle imbarcazioni da diporto, orbene analogo concetto lo si riscopre anche in ambito delle cessioni dei crediti fiscali laddove si vuole certificare la tracciabilità degli stessi.
La novità riguarda in particolare le cessioni dei crediti e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022 e, pertanto non interesserà quelle effettuate dai privati in relazione alle opzioni esercitate sui lavori effettuati nell’anno 2021 o riguardanti le rate residue del 2020.
Per questi ultimi soggetti, infatti, la Comunicazione da indirizzare all’Amministrazione Finanziaria è stata trasmessa entro il 29 aprile 2022, quindi il bollino blu o codice identificativo che dir si voglia, non riguarderà tali categorie di contribuenti.
Rientrano, invece nella nuova procedura tutti coloro che, a vario titolo, devono trasmettere o hanno trasmesso la suddetta Comunicazione a partire dal 1° maggio 2022 e quindi anche coloro che, pur avendo effettuato interventi durante il 2021, rivestono la qualifica di soggetti IRES o detengono la Partita IVA per i quali il termine di trasmissione della Comunicazione resta aperto fino al 15 ottobre 2022.
In pratica, ai nuovi crediti, per i quali si eserciterà l’opzione consentita dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, verrà attribuito, in sede di prima Comunicazione, un codice identificativo univoco da indicare in tutte le eventuali successive Comunicazioni di cessione al fine di consentirne una maggiore tracciabilità.
Un altro intervento già anticipato nei giorni scorsi che, a parere di chi scrive, sarà oggetto di ulteriori chiarimenti, riguarda il fatto che questi crediti, a partire dal 1° maggio 2022 e dopo la loro prima cessione, non potranno essere frazionati, ma dovranno essere ceduti in blocco obbligando, inoltre, i cessionari a seguire la loro scansione temporale originaria (quote quadriennali, quinquennali o decennali).
La determinazione dell’importo su cui viene impedito il frazionamento risulta alquanto importante perché, in certi casi, potrebbe compromettere la circolazione del credito fiscale poiché, se si dovesse considerare l’intero importo del credito, la condizione risulterebbe piuttosto limitante.
Lo stesso Ministro dell’Economia, durante un Question time alla Camera, ha avuto modo di precisare che “dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione è consentito cedere o compensare le singole annualità di cui si compone il credito anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo”.
Un tale comportamento, una volta confermato dall’Amministrazione Finanziaria, consentirebbe una circolazione del credito sicuramente più diffusa, permettendo al cessionario di acquisire quote maggiormente spendibili in tempi più ristretti.
Ultima questione, che meriterebbe di essere riconsiderata, riguarda la cosiddetta quarta cessione che, a tutt’oggi, sembra possibile solamente “in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni”.
Ciò significa che la stessa sarebbe consentita solo quando il conteggio delle cessioni abbia raggiunto la soglia minimale dei tre passaggi precedenti, cosa quest’ultima piuttosto inibente nell’ottica di una razionalizzazione del mercato legato alla monetizzazione del credito.
Anche su tale aspetto sembra che il Ministero stia lavorando al fine di introdurre l’anticipo della cessione tra Istituto di credito e correntista che non dipenderà più dall’avvenuto quarto passaggio.