Come noto, l’articolo 18 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, ha istituito l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per i soggetti che applicano il regime forfettario, di vantaggio (dei minimi) e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.
Tale disposizione decorre dal 1° luglio 2022 e riguarda tutti i soggetti passivi IVA di cui sopra che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra 25.001 e 65.000 euro, mentre per coloro che non hanno superato la soglia dei 25.000 euro, la decorrenza dell’obbligo scatterà il 1° gennaio 2024.
Sulla base di indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate (FAQ n. 20/2018), anche le note di variazione emesse dopo il 1° luglio 2022 e riferite ad operazioni precedenti fatturate secondo le modalità allora vigenti (cartacee), dovranno essere in formato digitale transitando dal Sistema di Interscambio all’uopo istituito.
I termini di fatturazione sia per le e-fatture immediate che per quelle differite saranno i medesimi previsti dalla norma istitutrice anche se, con riferimento al terzo trimestre 2022 (da luglio a settembre), è prevista una moratoria sulle sanzioni (vedi oltre) per consentire ai contribuenti di adattarsi al nuovo sistema amministrativo.
Attivazione della nuova procedura
Sono numerose le procedure informatiche messe a disposizione dal mercato per i contribuenti che devono attivare il nuovo sistema di fatturazione digitale, tuttavia l’Amministrazione Finanziaria ha predisposto servizi gratuiti per la predisposizione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle fatture elettroniche che potranno essere utilizzati attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it).
Più in particolare viene messo a disposizione:
- il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
- l’applicazione “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o IOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
- un software “stand alone” per personal computer, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante PEC, canali SFTP, webservice, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
La stessa Agenzia mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti, chiamati ad emettere le fatture in formato digitale, un servizio di conservazione elettronica delle stesse, così come richiesto dall’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, e per aderire a tale servizio sarà sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” visto in precedenza.
La conservazione ordinaria riguarderà le fatture transitate dal Sistema di Interscambio a partire dal giorno successivo alla data di adesione fino a quello della revoca, anche se è consentita richiedere la conservazione anche per quelle fatture elettroniche transitate dallo SDI antecedentemente alla sottoscrizione dell’accordo.
Tra le altre funzionalità messe a disposizione gratuitamente sul portale “Fatture e Corrispettivi” troviamo anche quella che consente di consultare o acquisire i duplicati delle fatture digitali, inoltre, per coloro che non hanno aderito al servizio, sarà possibile consultare i dati fattura sommari fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Moratoria sulle sanzioni
Secondo quanto riportato al comma 3 dell’articolo 18 del D.L. n. 36/2022:
“per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.
Orbene, secondo le normali regole (articolo 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972) la fattura deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione e l’operazione si considera effettuata secondo i principi di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 che stabiliscono che tale momento coincide con quello della consegna o spedizione dei beni o, relativamente alle prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo, tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
La moratoria riferita al terzo trimestre del 2022 (da luglio a settembre 2022) riguarda non tanto il principio generale, che resterà invariato ai fini dell’individuazione dei termini temporali da cui fare decorrere, ad esempio, il procedimento per utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, ma consentirà al contribuente di non essere assoggettato alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi documentali in base all’articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 471/1997 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, da 250 a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Pertanto, esemplificando, qualora un contribuente forfettario consegni un bene o incassi un corrispettivo in data 1° luglio 2022, pur dovendo (normalmente) emettere la fattura elettronica entro il 13 luglio 2022, potrà emetterla entro il 31 agosto 2022 senza incorrere in sanzioni di alcun genere.
Considerato che la moratoria sulle sanzioni è circoscritta ad un preciso periodo temporale (luglio, agosto e settembre 2022) sarà necessario porre attenzione alle operazioni effettuate a cavallo della scadenza (esempio 1° ottobre 2022) per le quali troveranno applicazione le regole ordinarie.
A titolo puramente informativo precisiamo, inoltre, che tale moratoria si applica solo alle operazioni che non prevedono l’addebito dell’IVA, mentre nel caso in cui l’IVA risulti presente in fattura (per esempio, operazioni eseguite da un’associazione sportiva in regime speciale), la violazione opererà senza beneficiare di alcuna esimente.
Riduzione del periodo di accertamento
Interessante sarebbe conoscere se anche per coloro ai quali si applica l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022, e quindi per il solo secondo semestre dell’anno 2022, possa applicarsi l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (IVA, redditi d’impresa o lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i movimenti in entrata ed in uscita di ammontare superiore a 500 euro (articolo 3 del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015).
Sicuramente tale opportunità sarà prevista per coloro i quali (facoltativamente) si sono già avvalsi della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2022.
Fatturazione elettronica ed esterometro
Con il Provvedimento n. 374343 del 23 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il Provvedimento Direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018 che aveva previsto le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere.
A seguito di tale modifica, affiancata dall’emendamento approvato in sede di conversione in legge del cosiddetto Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, viene modificata anche l'abolizione della comunicazione meglio nota come esterometro.
Tale emendamento prevede:
- il posticipo dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, dell’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (c.d. esterometro);
- che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga non tramite vecchio esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI con il formato previsto per la fattura elettronica debitamente integrata con i dati precedentemente presenti sull’esterometro.
Considerato che a tali adempimenti sono tenuti tutti i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° luglio lo saranno anche i contribuenti minimi e forfettari con ricavi/compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro.
Operazioni con San Marino
Dal combinato disposto dell’articolo 12, del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) ed il D.M. 21 giugno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
- dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, la fattura può essere emessa/ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- dal 1° luglio 2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Pertanto, a seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del D.L. n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi, forfettari) con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti degli operatori sammarinesi.
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