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A sorpresa, la Legge di conversione del D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, ha nuovamente modificato la disciplina del c.d. bonus pubblicità di cui all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, è previsto il ritorno all’approccio incrementale e l’esclusione dal novero degli investimenti agevolabili delle campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche e digitali.
Come noto, l’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ha istituito un credito d’imposta a valere sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche.
All’agevolazione, in particolare, sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali, iscritte al ROC, e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o digitale, registrati presso il Tribunale o il ROC e dotati della figura del Direttore Responsabile.
Con il D.P.C.M. n. 90/2018 sono state quindi definite le disposizioni attuative dell’agevolazione e, con il successivo Provvedimento 31 luglio 2018, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha approvato il modello da utilizzare per richiedere il credito d’imposta in esame.
Con la R.M. n. 41/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito il codice tributo “6900”, da esporre nel Modello F24, “Sezione Erario”, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Nel periodo d’imposta 2020, il credito d’imposta è stato inizialmente riconosciuto nella misura del 30% degli investimenti effettuati. In seguito, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Rilancio, il bonus è stato concesso nella maggior misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, senza che operasse il requisito dell’incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Successivamente, l’art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha disposto, per il biennio 2021-2022, il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 50%, per i soli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuna annualità.
Nel biennio 2021-2022 avrebbe dunque dovuto operare un doppio regime di applicazione dell’agevolazione:
Al fine di evitare una gestione separata e con regole differenziate per i due settori di investimento, e per ripristinare il parallelismo tra il settore della stampa e il settore radiotelevisivo che ha sempre caratterizzato l’agevolazione, l’art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, ha previsto che nel biennio 2021-2022 il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale), senza che operi il requisito dell’investimento incrementale, anche per le campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Pertanto, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati su:
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.
Su tale articolato impianto normativo interviene ora la Legge di conversione del D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto Energia, ripristinando, a decorrere dal 2023, l’originaria metodologia di calcolo del credito d’imposta ed escludendo dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Come sopra anticipato, la Legge di conversione del Decreto Energia interviene sulla disciplina del bonus pubblicità prevedendo, con effetto dal 2023, il ritorno all’approccio incrementale e l’esclusione dall’ambito oggettivo dell’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
In particolare, con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies dell’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, è previsto che dal 1° gennaio 2023 il credito di imposta sia riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui.
Dal 1° gennaio 2023, pertanto, la base di calcolo dell’agevolazione non sarà più costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato, ma soltanto dal 75% dell'incremento dei costi sostenuti nell’anno per investimenti pubblicitari sulla stampa rispetto agli stessi investimenti dell’anno precedente (metodo incrementale).
Il ripristino del regime ordinario comporta, peraltro, anche il ritorno del presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.
Dal 2023, di conseguenza, l’accesso al credito d’imposta non sarà consentito a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di nuova costituzione (poiché privi del dato storico necessario per il confronto) o che registrano un decremento degli investimenti pubblicitari agevolabili, ovvero con un incremento degli investimenti pubblicitari non superiore alla soglia dell'1%.
Dall’ambito oggettivo dell’agevolazione saranno poi esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Dall’agevolazione in esame continuano a restare espressamente escluse le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
Il bonus pubblicità è utilizzabile in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6900” e quale anno di riferimento quello di concessione del credito), per il pagamento di imposte e contributi.
La delega di pagamento deve essere trasmessa mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ossia, Entratel o Fisconline).
Il credito, in particolare, può essere utilizzato in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Trattandosi di un aiuto di Stato in regime de minimis, il credito d’imposta in esame deve essere indicato nei quadri RU e RS del Modello Redditi.
Da ultimo si ricorda che l’effettuazione delle spese agevolabili deve risultare da un’apposita attestazione, emessa dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sui dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai revisori legali.
L’attestazione deve essere conservata dall’impresa beneficiaria, per essere eventualmente esibita agli organi dell’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
Tale attestazione deve riguardare esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese pubblicitarie, mentre la dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili deve essere rilasciata dal beneficiario del credito d’imposta, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
Ai fini della concessione del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere:
In relazione al 2022, la comunicazione telematica di prenotazione del credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare, doveva essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo 1° marzo - 8 aprile 2022 (termine così prorogato, rispetto a quello ordinario del 31 marzo, dal Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 marzo 2022, per tener conto dei problemi tecnici che hanno interessato la piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni).
Ai fini della presentazione della comunicazione occorre utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, CNS, Entratel o Fisconline.
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal soggetto richiedente o demandato a un intermediario abilitato; qualora il soggetto richiedente faccia parte di un gruppo societario, l’istanza può essere presentata anche tramite una società del gruppo.
La dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nel 2022, invece, dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2023 (nella dichiarazione, si ricorda, dovrà essere attestata l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, degli investimenti prenotati con la comunicazione presentata tra il 1° e l’8 aprile 2022).