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Pur nell’attesa di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate che illustri gli interventi compiuti per razionalizzare il meccanismo delle cessioni dei crediti, anticipiamo alcune novità che stanno per venire alla luce.
Si tratta di interventi in parte presenti nella bozza del prossimo Decreto Aiuti (articolo 14) ed in parte qualificati come interpretazioni della prassi (Circolare prossima ventura).
L’articolo 14 della bozza del Decreto Aiuti di prossima uscita modificherà il comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 per la parte riguardante la cosiddetta quarta cessione del credito, stabilendo che sarà possibile ricorrere ad una cessione anticipata dello stesso.
Infatti, “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.
La definizione di “clienti professionali privati” la si ritrova nell’allegato 3 della Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, laddove viene specificato che si tratta di quei clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere autonomamente e consapevolmente le decisioni in materia finanziaria, valutandone correttamente i rischi correlati.
In pratica si tratta di:
Un tale nutrito elenco di soggetti titolati all’acquisto, permetterà alle banche di trovare più facili soluzioni nella cessione dei crediti presenti nei loro bilanci, giocando, magari, sul differenziale tra costo d’acquisto, prezzo di cessione e valore nominale del credito ceduto.
Confermando un’impostazione già presente nel nostro ordinamento, sarà ammessa la cessione frazionata per annualità del credito d’imposta.
Lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Dott. Ernesto Maria Ruffini), ha ribadito il principio secondo il quale, dopo la prima Comunicazione di esercizio dell’opzione, sarà possibile cedere o compensare le singole annualità di cui si compone il credito anche riferite al singolo beneficiario, a condizione che la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo.
Così facendo si viene ad incentivare il mercato della circolazione del credito poiché stante le disposizioni attuali, a partire dal 1° maggio 2022, si sarebbe potuto operare (interpretazione restrittiva) solamente la cessione non frazionata dell’intero importo del credito.
Con la nuova interpretazione, invece, il blocco del frazionamento riguarderà solo la quota annuale della detrazione ceduta e, pertanto, l’importo corrispondente sarà maggiormente gestibile dal cessionario.
Inoltre, una tale procedura non contaminerà il bollino blu del credito (codice identificativo introdotto a partire dal 1° maggio), consentendo la tracciabilità dello stesso al fine di evitare possibili frodi.
Per ultimo, ricordiamo che la piattaforma delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta ha subìto un nuovo aggiornamento, conseguenza delle modifiche intervenute in materia.
La nuova suddivisione dei crediti presenti nei “Cassetti Fiscali” sarà la seguente: