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Con il D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni agli effetti dell’imposta di soggiorno. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Tuttavia, la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella dell’anno 2021 entro il prossimo 30 giugno 2022. Con un apposito Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà presto individuato il canale telematico per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni.
Con il D.M. 29 aprile 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finalmente definito le nuove modalità di presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Il Decreto, in particolare, ha approvato il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Invece, il canale di trasmissione delle dichiarazioni sarà individuato da un apposito Provvedimento di prossima emanazione (è comunque assai probabile che la trasmissione dei dati debba essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
La dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dell’imposta. Tuttavia, così come previsto dal comma 3-bis dell’art. 25, D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, la dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata, unitamente a quella del 2021, entro il prossimo 30 giugno 2022.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata a cura del soggetto gestore della struttura ricettiva o, per suo conto, da un soggetto appositamente delegato sulla base delle istruzioni e delle specifiche tecniche allegate al D.M. 29 aprile 2022. Invece, in relazione alle c.d. locazioni brevi, ossia alle locazioni di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% dell'importo dovuto.
I dati contenuti nelle dichiarazioni acquisite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno ai fini delle proprie attività di controllo.
Da ultimo si ricorda che l’imposta deve essere versata al Comune che ha istituito l’imposta di soggiorno, con le modalità e i termini indicati dal Regolamento comunale (in caso di omesso, parziale o tardivo versamento è applicata la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’importo dovuto). I Comuni possono peraltro prevedere ulteriori adempimenti in capo ai gestori delle strutture come, ad esempio, la presentazione di comunicazioni periodiche contenenti i dati dei pernottamenti registrati ai fini del calcolo dell'imposta da versare.
Di conseguenza, la dichiarazione annuale, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo, si aggiunge alle comunicazioni trimestrali richieste dai Comuni e all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro trenta giorni in caso di chiusura dell’attività).