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La disposizione dell’articolo 24 del D.L. n. 36/2022, che ha modificato il comma 2-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ha ampliato la gamma degli interventi soggetti all’invio della Comunicazione all’ENEA da effettuarsi entro novanta giorni dalla fine dei lavori.
Come noto, infatti, il contribuente che, nell’ambito di disposizioni agevolative come quelle legate alla ristrutturazione del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del TUIR), al bonus mobili (articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013), all’ecobonus (articolo 14 del D.L n. 63/2013) e al bonus facciate (articolo 1, comma 219 della Legge 160/2019), realizzi interventi che comportino risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è tenuto a trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine lavori, le informazioni relative ai lavori effettuati, al fine di potere usufruire della detrazione corrispondente o di monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto.
Le Comunicazioni vanno effettuate utilizzando il sito ENEA e, a seconda dell’intervento cui si riferiscono, acquisiscono rilevanze diverse in caso di mancato invio.
Infatti, mentre per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50% e per il collegato bonus mobili, la trasmissione all’ENEA dei dati, pur essendo obbligatoria, non compromette il diritto alla detrazione fiscale essendo, tale comunicazione, destinata a monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto, per l’ecobonus (relativamente agli interventi di riqualificazione energetica) e il bonus facciate (quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco interessandone una superficie superiore al 10%), il mancato invio della stessa non consente la fruizione della detrazione fiscale.
Orbene, con la modifica apportata al comma 2-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 16/2013, il Legislatore ha inteso estendere la richiesta di invio della Comunicazione all’ENEA anche con riferimento ai lavori rientranti nel cosiddetto sismabonus sia nel caso si richieda l’applicazione delle detrazioni ordinarie (dal 50% all’85%), che nel caso si intenda accedere alla maxi detrazione del 110%.
Infatti, l’attuale comma 2-bis dell’articolo 16 del D.L. 63/2013 così recita:
“al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.
Diversamente da quanto previsto dalla norma previgente, la nuova formulazione del dispositivo richiamando l’intero articolo 16 del D.L. n. 63/2013, sembra richiedere il monitoraggio di una più ampia gamma di interventi e non solo di quelli legati al risparmio energetico conseguito.
Inoltre, il volere monitorare la corretta applicazione del PNRR facendo riferimento all’“ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, fa pensare che l’adempimento comunicativo riguardi anche gli interventi trainati da quelli richiamati.
Altra valutazione che può derivare dalla lettura del sopra riportato comma 2-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, è che essendo la richiesta dati effettuata ai fini del monitoraggio dei risultati ottenuti, probabilmente il mancato invio della Comunicazione non comprometterà l’ottenimento della relativa detrazione.
Per ultimo, non essendo prevista una specifica decorrenza del nuovo adempimento l’unico riferimento che potremmo prendere in considerazione riguarda la data di entrata in vigore delle disposizioni del “PNRR 2” che risulta essere il 1° maggio 2022.
Per risolvere i dubbi più sopra evidenziati si dovrà attendere un intervento dell’ENEA che, attraverso l’aggiornamento delle procedure da porre in essere da parte dei contribuenti, definisca l’operatività della nuova disposizione commentata.