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Con un emendamento al Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, è stato ampliata la platea dei beneficiari del bonus carburante.
In particolare, l’erogazione dei buoni benzina da 200 euro è ora ammessa anche a favore dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché degli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali.
Come noto, l’art. 2, D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la possibilità dei datori di lavoro privati di erogare gratuitamente ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che, nel limite di 200 euro per ciascun dipendente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.
La norma, tuttavia, limitava l’erogazione gratuita dei buoni benzina ai soli lavoratori dipendenti delle aziende private, escludendo, di fatto, dal beneficio quelli degli studi professionali.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto, le Commissioni riunite Finanza e Industria del Senato hanno approvato un emendamento alla norma istitutiva del beneficio, che amplia considerevolmente la platea dei possibili beneficiari del bonus benzina (l’emendamento, in particolare, sostituisce il riferimento alle “aziende private” con “datori di lavoro privati”).
Di conseguenza, anche i titolari di studi professionali e gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciali potranno concedere ai loro lavoratori dipendenti, sino al 31 dicembre 2022, buoni benzina esenti da tassazione sino alla soglia di 200 euro.
Il bonus in esame può essere attribuito a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. Non sussiste, inoltre, alcuna limitazione relativa alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine), all’orario di lavoro (tempo pieno o part time) e al reddito di lavoro dipendente (il bonus può essere dunque erogato a prescindere dall’importo della retribuzione erogata).
Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione, oltre che i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici non economici, i collaboratori (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, lavoratori autonomi occasionali) e gli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (come, ad esempio, i tirocinanti).
Ai fini della concessione dei buoni carburante non è richiesta la conclusione di alcun accordo sindacale o regolamento aziendale: l’erogazione gratuita dei buoni, infatti, avviene su base volontaria e unilaterale del datore di lavoro, che può dunque legittimamente decidere di concedere i buoni soltanto ad alcune categorie di lavoratori dipendenti o, addirittura, di erogarli con valori differenziati a seconda dei percettori.
La detassazione dal reddito di lavoro dipendente, tuttavia, opera sino alla soglia di 200 euro; raggiunto tale limite l’eventuale differenza in eccesso deve essere assoggettata a tasse e contributi.
Inoltre, sino alla soglia di 200 euro il valore dei buoni carburanti è da considerarsi aggiuntivo rispetto al tetto massimo dei fringe benefit aziendali previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 51, TUIR (pari a 258,23 euro).
In conclusione, si evidenzia che il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.