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Con la Sentenza n. 14853 dell’11 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato un principio, estensibile a diverse fattispecie riscontrabili nella nostra realtà economica d’impresa e professionale, in base al quale la detraibilità dell’IVA pagata su interventi di ristrutturazione su immobili di terzi (anche se utilizzati per l’attività) potrà essere disconosciuta qualora l’entità economica degli interventi non giustifichi il nesso causale che lega l’inerenza all’attività esercitata.
Una tale impostazione presta, tuttavia, il fianco a possibili critiche legate al fatto che per effettuare tali valutazioni ci si deve affidare a considerazioni di carattere soggettivo e, pertanto, pur sempre, opinabili.
Diretta conseguenza di ciò sarà l’insorgere di numerose diatribe tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria che, con grande probabilità, sfoceranno in altrettanti difficili e contrastati contenziosi.
Già in passato la Cassazione si era espressa al riguardo, affermando (Sentenza n. 11533 dell’11 maggio 2018) che “il diritto alla detrazione sussiste in relazione ai lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima è potenziale o di prospettiva e non sia stato possibile esercitarla concretamente per cause estranee al soggetto passivo”.
Nel caso trattato nella recente Sentenza, invece, i Giudici di legittimità hanno ravvisato che la ristrutturazione operata dal professionista, detentore dell’immobile in ragione di un contratto di locazione, non poteva essere considerata inerente all’attività esercitata in quanto risultava talmente onerosa, in termini di spesa sostenuta e completa con riferimento agli interventi effettuati, da risultare di sicura spettanza del proprietario.
Solamente interventi di puro adattamento dell’immobile alle esigenze dell’attività professionale avrebbero giustificato la detraibilità dell’IVA sulle spese sostenute, confermando l’applicazione del requisito di pertinenza della spesa allo svolgimento dell’attività esercitata.
Diversamente una ristrutturazione che prevede interventi di rimozione del manto di copertura dell’edificio, rifacimento degli impianti tecnologici, demolizione e ricostruzione della pavimentazione interna ed esterna e sostituzione delle tubature, difficilmente potrà essere qualificata come semplice adattamento determinando le conseguenze fiscali poc’anzi delineate.
L’orientamento dei Giudici, pertanto, porta a disconoscere la detraibilità dell’IVA in base al principio espresso in altre occasioni secondo il quale “l’anti economicità manifesta e macroscopica dell’operazione è tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA”.
Ricordiamo, infine, che per sancire se un’operazione rispetta o meno il principio dell’inerenza, l’eventuale contestazione deve essere supportata da “presunzioni gravi precise e concordanti”, pertanto l’unica via d’uscita da una possibile criticità che, al momento, appare latente, sarà quella di definire che se la spesa risulta palesemente non congrua rispetto all’attività esercitata, tali presunzioni si realizzano automaticamente.