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Con un apposito emendamento inserito nel Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, è stato previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, “a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, di cui al comma 2 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, deve essere affidata:
In tale ultimo caso, inoltre, viene specificato che la detrazione corrispondente alle spese sostenute a fare data del 1° luglio 2023 è soggetta a condizione sospensiva fino all’avvenuto rilascio della certificazione richiesta.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2023, per i lavori di importo superiore ai 516.000 euro, affinché la detrazione possa essere fruita dai beneficiari che ne avranno diritto sarà richiesta all’impresa appaltante o subappaltante il possesso della certificazione “SOA”, mentre per i primi sei mesi dell’anno 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione, ma devono dimostrare di averne fatto richiesta.
Sarà importante porre attenzione alle conseguenze derivanti dall’applicazione della norma transitoria la quale, in base al suo contenuto, può anticipare il termine entro cui sarà richiesta l’attivazione da parte dell’impresa esecutrice dei lavori al fine di ottenere la sopra citata certificazione.
L’ultimo comma dell’emendamento al Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 21/2022, infatti, così recita:
“le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del Codice Civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Considerata l’articolazione della norma sopra riportata e tenendo conto del fatto che la conversione in legge del Decreto n. 21 del 21 marzo 2022, per non valicare i termini di legge dei sessanta giorni, con molta probabilità avverrà entro il 20 maggio 2022, le aziende che non avendo ancora cominciato i lavori a tale data e per i quali non sia stato sottoscritto un contratto di appalto avente data certa antecedente al 20 maggio 2022 (ipotetica data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 21/2022), dovranno attenersi alle nuove disposizioni.
Pertanto, tali imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero del contratto di subappalto, al fine di garantire ai beneficiari il riconoscimento delle detrazioni fiscali agevolate corrispondenti ai lavori che andranno ad eseguire, nonché l’opportunità agli stessi di potere richiedere lo sconto in fattura o di cedere il credito, dovranno risultare titolari della certificazione SOA, oppure presentare un contratto sottoscritto per l’ottenimento della citata certificazione.
Esemplificando e supponendo che l’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 21/2022 avvenga il 20 maggio 2022, avremo che, se un’impresa stipula un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori superiori a 516.000 euro in data 28 maggio 2022, la stessa dovrà essere in possesso al 28 maggio p.v. delle certificazioni SOA o deve presentare un documento che attesti la sua richiesta per l’ottenimento della stessa.
Mancando la certificazione a tale data (28 maggio 2022), tuttavia, le spese sostenute dal beneficiario risulteranno comunque agevolabili dai bonus edilizi con riferimento a quelle sostenute fino al 31 dicembre 2022, mentre non lo saranno più quelle sostenute dal 1° gennaio 2023.
Diversamente, se l’impresa, avendo presentato, al 28 maggio 2022, la documentazione che attesti la richiesta per l’ottenimento della certificazione, le spese sostenute potranno godere dei benefici fiscali corrispondenti, a meno che la certificazione richiesta non venga successivamente rifiutata; a seguito di un tale diniego, le spese sostenute sino al 30 giugno 2023 continueranno a beneficiare dei corrispondenti crediti fiscali che, tuttavia, cesseranno a partire dal 1° luglio 2023.
Considerato l’approssimarsi della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 21/2022, per evitare l’insorgere di possibili fattispecie disciplinate dalla disposizione transitoria (i cui rifessi applicativi potrebbero generare situazioni da tenere sempre monitorate), sarebbe consigliabile, laddove possibile, velocizzare il perfezionamento dei contratti di appalto e subappalto, riferiti a lavori superiori a 516.000 euro, conferendo agli stessi data certa da comunicare alla controparte tramite il canale della posta certificata, evitando, in tal modo, di rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma.