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Come noto, a partire dal prossimo 27 maggio 2022, per legittimare le detrazioni d’imposta (superbonus e bonus diversi) riferite ai lavori edili di cui all'allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di importo superiore a 70.000 euro[1], è necessario che, nell'atto di affidamento dei lavori, risulti indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i Contratti Collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’indicazione che attesta l’applicazione, da parte dei datori di lavoro, del CCNL, la si deve riportare, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, anche nelle fatture emesse a fronte degli interventi eseguiti e la verifica di tutto ciò spetta ai professionisti che rilasciano il visto di conformità.
Considerato che i professionisti tenuti a rilasciare il visto di conformità effettueranno, con riferimento alla specifica di cui trattasi, un controllo puramente di tipo formale, non avendo le competenze necessarie per approfondire le verifiche del caso, l’Agenzia delle Entrate potrà avvalersi, nel caso lo ritenga opportuno, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Orbene, con una recente FAQ della Commissione Nazionale Casse Edili, pubblicata il 15 febbraio 2022, è stato precisato che “il DURC di congruità è obbligatorio per l’impresa, pena la decadenza dei bonus edilizi”.
Pertanto, una tale affermazione evidenzia che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’articolo 5, comma 6, del D.M. n. 143/2021 prevede testualmente che ”in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del DURC online”.
Ricorrendo una tale fattispecie, si verifica la previsione che, in base all’articolo 4, lettera d) del D.M. n. 41/1998, stabilisce che "la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente".
La procedura introdotta dal D.M. 143/2021, attuativo dell’articolo 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020 (Semplificazioni), prevede che, a partire dal 1° novembre 2021, il DURC di congruità sia obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70.000 euro.
La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La verifica è eseguita in relazione agli “indici minimi di congruità” riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L'obiettivo che si intende perseguire è, evidentemente, combattere il lavoro nero e ottenere che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.
Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione che consentirà al contribuente di sopperire alle mancanze riscontrate nei successivi quindici giorni.
In caso di esito negativo della verifica di congruità, tale situazione inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria, con conseguente iscrizione della stessa nella “Banca Nazionale Imprese Irregolari”.
Da quanto sopra, si evince che le due discipline giuslavoristica e fiscale devono essere considerate congiuntamente in quanto la mancanza dell’una (giuslavoristica) può comportare l’inapplicabilità dell’altra (fiscale).
[1] Nel caso di recepimento dei recenti emendamenti alla Legge di conversione del D.L. n. 21/2022 tale importo potrebbe riguardare l’intervento complessivo.