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Con la Circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso gli attesi chiarimenti circa il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, il limite massimo agli investimenti in beni materiali Industria 4.0, pari a 20 milioni di euro, è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio di vigenza dell’agevolazione. Di conseguenza, in ciascuno dei periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, le imprese dispongono di un plafond di spesa pari a 20 milioni di euro.
Come noto, l’art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, pur limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, relativamente al bonus investimenti in beni materiali Industria 4.0 di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, la lett. b) del comma 44 dell’art. 1, Legge n. 234/2021, prevede che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
Stando alla formulazione letterale della norma, il limite massimo agli investimenti ammissibili, pari a 20 milioni di euro, pareva riguardare tutti i costi ammissibili relativi all’intero triennio di operatività dell’agevolazione (2023-2025), riducendo fortemente l’appeal del beneficio (secondo tale interpretazione, infatti, le imprese avrebbero potuto disporre di un plafond annuale di meno di 7 milioni euro).
Nella Circolare in esame, invece, l’Agenzia delle Entrate ha opportunamente chiarito che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi compresi nell’allegato A, Legge n. 232/2016, è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio 2023-2025.
In ciascuna delle annualità di validità dell’agevolazione, pertanto, le imprese dispongono di un plafond di spesa pari a 20 milioni di euro, per un totale, nel triennio 2023-2025, pari a 60 milioni di euro.
Resta da comprendere se tale modalità di computo del plafond di spesa annuale sia applicabile anche alle previsioni recate dall’art. 10, D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter. Tale disposizione, si ricorda, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2023, che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) diretti alla realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del 5% del costo di acquisizione del bene, entro il limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.