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La disciplina del superbonus difficilmente troverà un punto fermo in quanto destinata a continui correttivi ed aggiustamenti che contribuiscono a renderla una delle normative più complicate ed articolate in assoluto.
La vastità delle argomentazioni coinvolte e la conoscenza delle disposizioni aggiornate richiesta da parte dei soggetti e dei professionisti interessati anche alla luce della recente stretta applicata alle cessioni del credito è tale da disincentivarne (in molti casi) il ricorso anche qualora le caratteristiche dell’intervento che si intende realizzare corrispondano a quelle contemplate dal dispositivo.
L’ennesimo correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri ed inserito nel cosiddetto Decreto Aiuti pubblicato ieri (D.L. 50/2022), riguarda lo slittamento di tre mesi per effettuare i lavori, pari al 30% dell’intervento complessivo, realizzati sulle case unifamiliari o sulle unità immobiliari considerate funzionalmente indipendenti.
La modifica normativa non riguarda il termine finale di ultimazione e pagamento dei lavori che per tale fattispecie continua ad essere il 31 dicembre 2022, anche se, stante la particolare contingenza economica che stiamo attraversando, non consideriamo anacronistica la previsione di ulteriori rinvii temporali in occasione della prossima Legge di Bilancio.
Ora, l’articolo 14 del Decreto Aiuti interviene sull’articolo 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 il cui secondo periodo così reciterà:
“per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Pertanto, le persone fisiche che riusciranno ad effettuare e pagare almeno il 30% dei lavori complessivi riferiti alle case unifamiliari, oppure alle unità immobiliari facenti parte di complessi plurifamiliari, ma risultanti funzionalmente indipendenti, potranno fruire della maxi detrazione del 110% qualora ultimino e saldino tutti i restanti lavori entro il 31 dicembre 2022.
Con riferimento al calcolo della percentuale del 30% è stato maggiormente precisato a cosa ci si debba riferire per la determinazione di intervento complessivo, concetto che aveva suscitato difformi interpretazione in precedenza.
Infatti, nello stesso ambito normativo (superbonus 110%) troviamo una diversa impostazione nel conteggio del 30% se riferito al contesto di cui trattasi rispetto al conteggio da effettuare per la valutazione del 30% dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) finalizzati alla successiva cessione.
Con riferimento al raggiungimento della soglia che consente di potere accedere alla maxi detrazione per i lavori terminati entro il prossimo 31 dicembre 2022, il Legislatore ha chiarito che l’intervento complessivo non deve essere distinto per tipologia di lavoro eseguito (impianti, cappotto ecc.), bensì deve includere tutte le lavorazioni effettuate nel cantiere.
Ciò significa che anche i lavori non agevolati dalla maxi detrazione concorrono alla formazione della suddetta base di calcolo, ricomprendendo tra questi anche quelli che, pur presenti nella CILAS, sono strettamente collegati a quelli effettuati in ambito superbonus, ma comportano detrazioni fiscali differenti (detrazione al 50% o altra percentuale come quella prevista per gli interventi antisismici).