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Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 13 maggio, il Ministero della Transizione Ecologica ha ricordato che il prossimo 30 giugno 2022 scade il termine di presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute nel corso del 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici (sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni, doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua).
Come noto, l’art. 1, commi da 61 a 65, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha previsto il riconoscimento, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, di un bonus idrico di 1.000 euro, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico.
Con il D.M. n. 395 del 27 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito le disposizioni attuative dell’agevolazione, fornendo altresì, sul proprio sito web istituzionale, una serie di interessanti chiarimenti sotto forma di FAQ.
La fruizione del beneficio presuppone la presentazione di un’apposita istanza, da trasmettere, attraverso la piattaforma bonus idrico (https://www.bonusidricomite.it), entro il prossimo 30 giugno 2022.
Il bonus idrico è destinato alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari (a prescindere dalla destinazione dell’immobile, abitativo, commerciale o artigianale).
Il beneficio non è invece riconosciuto in relazione agli immobili per i quali sia stato stipulato il solo preliminare di acquisto (ancorché registrato).
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda per l’accesso al bonus. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento.
Il beneficio in esame è riconosciuto, entro un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per gli interventi di sostituzione:
Tra le spese ammissibili, in particolare, rientrano quelle sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 per:
Come evidenziato dal Ministero della Transizione Ecologica nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, è possibile fruire del bonus anche per l’acquisto dei soli materiali, purché rispettino le specifiche tecniche previste. Dalla spesa agevolata è escluso il costo del trasporto e la spesa ammissibile è comprensiva dell’IVA.
Sulla base delle indicazioni rese dal Ministero della Transizione Ecologica, di seguito si riepilogano le spese che non possono beneficiare dell’agevolazione.
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Piatto doccia |
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Sedile wc |
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Copri vaso |
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Bidet |
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Box doccia |
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Lavandini |
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Sostituzione del solo vaso in ceramica, senza sostituzione della cassetta di scarico (è richiesta la “combinazione” del vaso e del sistema di scarico) |
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Installazione autoclave e serbatoio di accumulo |
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Placca di comando wc (è agevolabile solo la cassetta di scarico) |
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Sostituzione di vasca con piatto doccia |
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Sanitari in resina |
Il pagamento delle spese ammissibili deve essere effettuato con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare).
Il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento idrico richiede la presentazione, entro il 30 giugno 2022, di un’apposita istanza, da tramettere attraverso la piattaforma bonus idrico, accessibile dal sito internet del Ministero della Transizione Ecologica previa identificazione a mezzo SPID o Carta d’Identità Elettronica.
All’istanza di rimborso deve essere allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. In particolare, per i soggetti non tenuti all’emissione della fattura elettronica, è considerata valida l’emissione di una fattura o di un documento commerciale attestante l’acquisto del bene, copia del versamento (bancario, postale o effettuato mediante altri sistemi di pagamento tracciabili), accompagnata da documentazione del venditore atta a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato (come dal modello disponibile sulla piattaforma bonus idrico).
Il bonus è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati online, purché dalla fattura o dal documento commerciale siano ricavabili le specifiche tecniche del prodotto, della posa in opera e dell’installazione, oppure di tutte le spese per cui unitariamente si chiede il rimborso.
Nell’istanza devono essere indicate le seguenti informazioni:
Il bonus idrico è riconosciuto secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il beneficio non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE. Lo stesso, infine, è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Da ultimo si ricorda che è possibile richiedere informazioni sul bonus idrico alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero verde 800090545.