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Con il D.M. 9 maggio 2022, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato i coefficienti relativi al 2022 per la determinazione della base imponibile IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale. Tra questi rientrano, ad esempio, gli immobili a destinazione speciale, quali capannoni, centri commerciali, impianti fotovoltaici, ecc.
Come sopra anticipato, con il D.M. 9 maggio 2022, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i coefficienti 2022 per la determinazione della base imponibile, ai fini IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale (poiché non iscritti in catasto o, comunque, privi della rendita catastale).
In relazione a tali fabbricati, infatti, l’art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019, prevede che se gli stessi sono interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la relativa base imponibile IMU deve essere determinata prendendo a riferimento, in luogo della rendita catastale, i costi storici di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.
Tali valori contabili devono essere quindi attualizzati, per tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento dei costi di costruzione di un capannone, applicando coefficienti che sono annualmente aggiornati da un apposito Decreto Ministeriale.
Ai fini del calcolo della base imponibile IMU di tali fabbricati, ai costi di acquisto o di costruzione, suddivisi in base all’anno del loro sostenimento, devono essere dunque applicati i seguenti coefficienti.
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ANNO |
COEFFICIENTE |
ANNO |
COEFFICIENTE |
|
2022 |
1,04 |
2001 |
1,61 |
|
2021 |
1,08 |
2000 |
1,66 |
|
2020 |
1,09 |
1999 |
1,68 |
|
2019 |
1,09 |
1998 |
1,71 |
|
2018 |
1,11 |
1997 |
1,75 |
|
2017 |
1,11 |
1996 |
1,81 |
|
2016 |
1,12 |
1995 |
1,86 |
|
2015 |
1,12 |
1994 |
1,92 |
|
2014 |
1,12 |
1993 |
1,96 |
|
2013 |
1,13 |
1992 |
1,98 |
|
2012 |
1,15 |
1991 |
2,02 |
|
2011 |
1,19 |
1990 |
2,11 |
|
2010 |
1,21 |
1989 |
2,21 |
|
2009 |
1,22 |
1988 |
2,30 |
|
2008 |
1,27 |
1987 |
2,50 |
|
2007 |
1,31 |
1986 |
2,69 |
|
2006 |
1,35 |
1985 |
2,88 |
|
2005 |
1,38 |
1984 |
3,07 |
|
2004 |
1,47 |
1983 |
3,26 |
|
2003 |
1,51 |
1982 |
3,45 |
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2002 |
1,57 |
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Tale modalità di determinazione della base imponibile IMU è applicabile anche agli immobili concessi in locazione finanziaria. In questa ipotesi, il valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è quindi tenuto a fornire tempestivamente al locatario, soggetto passivo IMU, tutti i dati necessari per il calcolo.
In conclusione si evidenzia che, a decorrere dal 2020, i coefficienti individuati dal Decreto Ministeriale trovano applicazione anche per la determinazione del valore delle piattaforme marine ai fini dell’IMPI (imposta immobiliare sulle piattaforme marine), la cui base imponibile è calcolata secondo i criteri dettati dall’art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019.
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