Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), pubblicato nella GU n. 114 del 17/05/2022, conferma le misure volte a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e con la possibilità per le imprese agricole, anche nell’ipotesi di investimenti rientranti nel PNRR, di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica anche oltre il proprio fabbisogno cedendo la produzione eccedente.
L’articolo 8 del D.L. 50/2022 dispone che le imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, al fine di aumentare la produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili, possono essere ammesse alla concessione di aiuti qualora producano energia da pannelli fotovoltaici installati sulle coperture delle proprie strutture produttive, anche nel caso in cui gli impianti producano energia elettrica in misura superiore al consumo medio di energia aziendale, compreso quello familiare. Tali aziende, potranno quindi vendere l’energia prodotta in eccesso.
È precisato che tale misura vale anche per gli investimenti finanziati nell’ambito del PNRR. L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell’articolo 108 del TFUE in tema di aiuti di Stato.
Prosegue, dopo le disposizioni introdotte dal D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 34/2022, l’iter di semplificazione per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 6, comma 1 lett. a) del Decreto amplia le condizioni per la definizione di aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 e, come detto, integrate dal D.L. n. 17/2022.
Tra le aree idonee sono, ora, aggiunte quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e non ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004. Tale fascia di rispetto è definita, con riferimento al perimetro dei beni sottoposti a tutela, in:
Per impianti in aree definite idonee, le procedure autorizzative semplificate, per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021), si applicano anche per le opere necessarie allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionali all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Il secondo comma dell’articolo 6 dispone che la competente Direzione generale del Ministero della Cultura stabilirà, con proprio atto (entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto), criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
L’articolo 7 prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA.