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Con la Risposta ad Interpello n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della locuzione altri documenti riportata all’interno del comma 1062 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, che sancisce l’obbligatorietà del particolare adempimento documentale al fine di non compromettere l’assegnazione del credito d’imposta sugli investimenti.
Ci riferiamo, in particolare, al fatto che la disposizione di cui sopra richiede l’apposizione, sulle fatture e sugli altri documenti attestanti l’acquisizione dei beni agevolati, di una dicitura che contenga l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Tale adempimento si giustifica in funzione dei successivi, potenziali, controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria per verificare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati.
Non essendo mai stata data una interpretazione ufficiale su quali fossero, oltre le fatture d’acquisto, gli altri documenti nei quali riportare i riferimenti normativi della Legge istitutrice del credito d’imposta, l’istante si chiedeva se tra questi fossero ricompresi anche il documento di trasporto (DDT), il verbale di collaudo e quello di interconnessione dei beni.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua circostanziata Risposta, ha affermato che la dimostrazione dell’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili sono variabili che possono direttamente emergere oltre che dalle fatture emesse anche dai documenti che certificano la consegna del bene, quali i documenti di trasporto.
Diversamente, il verbale di collaudo o quello di interconnessione, si riferiscono ai beni oggetto dell’investimento ed essendo tali documenti attribuibili unicamente a questi, non è necessario estendere anche a loro l’adempimento documentale già assolto sulle fatture e sui documenti di trasporto.
È stato, inoltre precisato che, l’apposizione della dicitura, qualora non risultasse effettuata sui documenti di trasporto già archiviati dall’azienda, potrebbe ancora essere regolarizzata, conformemente a quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella sua Risposta ad Interpello n. 438/2020, sempreché non siano state avviate, nel frattempo, attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Riepilogando avremo che, con riferimento all’acquisto di beni per i quali si è beneficiato del credito d’imposta previsto dalla Legge n. 178/2020, sulle fatture e sui documenti di trasporto (che testimoniamo l’avvenuta consegna degli stessi), dovrà essere applicata la seguente dicitura indelebile:
“Acquisto effettuato in base ai commi da 1054 a 1058-ter della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020”.