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Con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le modalità operative da seguire per fruire direttamente, ovvero per cedere i crediti d’imposta derivanti dall’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non energivore effettuato durante il primo ed il secondo trimestre dell’anno 2022.
Dopo essersi soffermata ad analizzare gli aspetti tecnici legati all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del provvedimento, la Circolare n. 13/E/2022 traccia le linee guida da seguire per l’utilizzo del credito d’imposta scaturente dall’acquisto di energia, definendo le modalità operative per procedere direttamente tramite la compensazione del credito, ovvero per effettuare la sua cessione a soggetti terzi.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, è stato precisato che il credito potrà essere ceduto ed utilizzato entro il 31 dicembre 2022 e che tale cessione, riguardante l’intero importo, dovrà avvenire nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che questi possano procedere ad alcuna ulteriore cessione.
Orbene, con l’intento di uniformare la procedura di cessione di tale tipologia di credito a quella prevista dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, che opera con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, è stata prevista la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, qualora vengano fatte a favore di:
Inoltre, la precisazione che stabilisce che la cessione del credito energetico dovrà avvenire solo per l’intero importo percepito, significa che qualora sia stata utilizzata in compensazione una quota di tale importo, il beneficiario non potrà più operare alcuna cessione delle quote residue non utilizzate poiché, se così facesse, frazionerebbe il credito originario.
Anche per la cessione di tale tipologie di crediti è richiesta il rilascio del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno il diritto all’insorgere del medesimo.
Il rilascio del visto di conformità è a cura dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e dei responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale.
Sono previsti, per tali visti, obblighi di conservazione documentale sia in capo ai soggetti che li rilasciano che per coloro ne beneficiano, ricordando che dovranno essere conservati anche tutti i giustificativi di spesa che hanno dato origine al credito d’imposta.
Con riferimento alle norme anti frode, anche in tale ambito trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 122-bis del D.L. n. 34/2020, nonché la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle Comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, al fine di esercitare un controllo preventivo.
Per un più attento esame delle modalità attuative della commentata cessione del credito energetico, restiamo in attesa di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che a breve termine dovrebbe trovare luce nel nostro ordinamento, ricordando, ancora una volta, che l’utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario seguirà le stesse modalità riservate al soggetto cedente e che, comunque, il termine ultimo per potere godere di tale opportunità scadrà (per entrambi) il 31 dicembre 2022.