Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Da oggi, lunedì 23 maggio, è possibile consultare il Modello 730/2022 predisposto dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 2021 e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non e delle relative fonti informative.
A partire dal 31 maggio sarà poi possibile accettare, integrare o modificare il Modello 730/2022 precompilato. La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per coloro che presentano il Modello 730 (e il 30 novembre per chi, invece, utilizza il Modello Redditi). Esaminiamo di seguito peculiarità e tempistiche dell’iter di presentazione del Modello 730/2022, relativo al periodo d’imposta 2021.
Come noto, la Legge di conversione del D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, ha posticipato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 la data a partire dalla quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il Modello 730/2022 precompilato nell’apposita sezione del proprio sito internet.
I contribuenti possono quindi usufruire del Modello 730 precompilato, al fine di verificare i dati fiscali raccolti nell'Anagrafe tributaria o già comunicati in precedenza, modificarli e inviarli autonomamente.
Per visualizzare il proprio modello precompilato occorre entrare nella propria area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Dal corrente anno è possibile affidare la gestione della propria dichiarazione dei redditi a un familiare o a una persona di fiducia.
In particolare, è possibile conferire una procura al coniuge, a un parente o a un affine entro il quarto grado, inviando l’apposito modello all’Amministrazione Finanziaria. Il modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante, o via PEC a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Il modello, infine, può essere presentato dal contribuente anche presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (sempre allegando copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante).
In alternativa, è possibile affidare la gestione della propria dichiarazione a una persona di fiducia (in questa ipotesi la procura può essere conferita presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate). La delega deve contenere le seguenti informazioni:
In ogni caso, ciascun contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata, al massimo, da tre contribuenti. Le abilitazioni hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate (in ogni caso, la procura non può essere conferita a titolo professionale).
Sempre a partire da quest’anno è previsto che gli eredi possano richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare deceduto direttamente online, senza che ricorra dunque la necessità di recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, i soggetti che presentano la dichiarazione in qualità di genitori, tutori o amministratori di sostegno, possono trasmettere la richiesta di abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo del Modello 730 precompilato da parte del contribuente o l’invio mediante il sostituto d’imposta si riflette sulla pervasività dei controlli effettuati dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
È, infatti, previsto che non siano effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate qualora la trasmissione del modello sia effettuata senza modifiche. Qualora la trasmissione sia effettuata con modifiche che possono influire sul risultato finale della dichiarazione, i controlli documentali sono eseguiti soltanto sugli oneri modificati, e non su quelli accettati così come proposti dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, l’art. 5-ter, D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco, ha modificato le modalità di effettuazione dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria sulle dichiarazioni semplificate delle persone fisiche.
È previsto, in particolare, che in caso di presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata da parte del contribuente, direttamente o attraverso il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate non effettui controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e già noti all’Amministrazione Finanziaria in quanto forniti dai soggetti terzi. In caso di modifica di un determinato onere presente nella dichiarazione precompilata e di un dato di cui l’Agenzia delle Entrate sia già in possesso, il controllo formale è poi effettuato solo su tale dato e non, come in precedenza, sull’intera dichiarazione.
In conclusione si ricorda che a seguito delle modifiche operate dall’art. 16-bis, D.L. n. 124/2019, i termini di invio del Modello 730/2022, relativo al 2021, da parte degli intermediari sono stati scaglionati come di seguito:
|
Vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? Consulta la sezione dedicata "Speciale Redditi 2022"
|