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Considerato l’approssimarsi del termine temporale (lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022) a partire dal quale prenderà avvio il nuovo adempimento riguardante i lavori (legati al mondo dei bonus) di importo complessivo superiore a 70.000 euro, riteniamo opportuno analizzare, ancora una volta, l’ambito di applicazione della disposizione, evidenziando le variabili da tenere in considerazione per non incorrere nella spiacevole perdita dei benefici correlati.
Con la modifica recentemente apportata dal Decreto Taglia prezzi (D.L. n. 21/2022), l’ambito di applicazione di tale nuovo adempimento riguarderà una casistica più ampia in quanto, se precedentemente la soglia dei 70.000 euro riguardava specificamente i lavori edili eseguiti, ora tale soglia si riferisce a tutte le opere realizzate, siano queste edili o non edili.
Esemplificando, nel caso la ristrutturazione di un immobile (partita successivamente al 27 maggio 2022) prevedesse una ripartizione di interventi come di seguito riportata:
le imprese edili coinvolte nel progetto avranno l’obbligo di indicare sulle fatture e sull’atto di affidamento dei lavori il Contratto Collettivo Nazionale applicato, pena il disconoscimento dei bonus edilizi maturati.
Pertanto, a partire dal prossimo 28 maggio bisognerà porre attenzione a due ordini di variabili: la prima deve considerare l’importo complessivo dei lavori che si intendono realizzare; la seconda deve verificare se, nel coacervo degli interventi da porre in essere, sono coinvolte imprese edili (sia in appalto che in subappalto) le quali devono necessariamente applicare il CCNL di settore stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più riconosciute a livello nazionale.
La verifica dell’applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro può suscitare alcune perplessità in capo ai committenti che, nel maggior numero dei casi, sono privati cittadini che non risultano avvezzi al disbrigo di tali procedure.
Tuttavia, considerato che il rischio di perdere il beneficio fiscale riguarda proprio i committenti, è opportuno che questi eseguano una verifica sostanziale della presenza di tale contratto, contattando la cassa edile provinciale competente per territorio, la quale, oltre che a fornire il controllo sul codice d’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori, può verificare anche la regolarità contributiva della stessa attraverso l’analisi del DURC.
A titolo puramente indicativo, ricordiamo che i Contratti Nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi sono i seguenti:
Alla regola di base fanno eccezione tutte quelle casistiche che, per situazioni oggettive, non possono rispettare il dispositivo introdotto dal Legislatore.
Ci riferiamo, in particolare, all’artigiano, all’imprenditore individuale o alle società che non operando con l’utilizzo di lavoratori subordinati (ad esempio, Snc con due soci prestatori d’opera) non saranno tenuti all’integrazione di alcuna fattura.
Inoltre, non sarà richiesta alcuna indicazione sulle parcelle professionali (APE, visto di conformità, etc.) le quali non essendo qualificabili come opere non rientrano nemmeno nel computo della soglia limite dei 70.000 euro.
Tra i casi particolari si segnala la possibile variante in corso che comporta il superamento della soglia limite senza che questa fosse stata preventivata ab origine.
In primo luogo, la data dalla quale si considerano avviati i lavori si ritiene possa essere quella indicata nella pratica edilizia, inoltre, laddove fossero intervenute modifiche, nei lavori da eseguire o dipendenti dall’aumento dei costi delle materie prime, tali da superare il costo originariamente preventivato portandolo oltre la soglia dei 70.000 euro, il contribuente dovrà necessariamente integrare l’atto di affidamento dei lavori, sperando che per le fatture eventualmente già emesse e già saldate, intervenga un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria che illustri la procedura di regolarizzazione da seguire.
Un’altra particolare fattispecie che risulta opportuno esaminare, in quanto può determinare l’esito (in positivo o in negativo) della detrazione spettante, riguarda il modo di rappresentare il richiamo al Contratto Collettivo Nazionale o Territoriale nel tracciato Xml delle fatture elettroniche e come intervenire laddove tale rappresentazione mancasse.
L’indicazione vincolante da riportare sulle fatture sarà la seguente: “I lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i Contratti Collettivi del settore edile, Nazionale e Territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e, nel caso di fatture elettroniche, il campo da utilizzare, all’interno del tracciato Xml, sarà quello contraddistinto dalla dicitura “altri dati gestionali”.
Si consideri, inoltre, il fatto che difficilmente ricorrerà l’emissione cartacea della fattura in quanto i soggetti esonerati dall’adempimento digitale normalmente sono contribuenti di piccole dimensioni i quali, per proprie caratteristiche funzionali, risulteranno essere sprovvisti di dipendenti e quindi non saranno nemmeno tenuti all’integrazione documentale.
Ciò che potrà capitare, invece, è che la fattura elettronica risulti sprovvista dell’indicazione richiesta ed il destinatario del documento, ricevuto tramite il Sistema di Interscambio (SDI), non possa comunque rifiutarlo.
Una tale situazione non è facilmente regolarizzabile poiché l’emissione di una nota di variazione IVA da parte del fornitore con emissione del documento appositamente integrato, contempla solamente una possibile correzione al regime IVA, all’aliquota applicata o agli altri elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, e non anche l’integrazione della dicitura mancante.
Come possibile rimedio si ipotizza la realizzazione di un documento appositamente integrato da inviare in conservazione insieme al tracciato Xml ricevuto, tuttavia questa soluzione potrà essere percorsa solamente qualora il destinatario della fattura elettronica incompleta risulti essere un’impresa, mentre nel caso, come spesso accade, il soggetto ricevente sia un privato consumatore finale, la soluzione prospettata non sarà percorribile a meno che, in qualità di intermediario, operi, per esso, un professionista abilitato.