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L’Agenzia delle Entrate, il 23 maggio 2022 ha pubblicato tre diverse Risposte ad Interpello (n. 291, n. 292 e n. 293), tutte incentrate sull’analisi delle detrazioni fiscali abbinate agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche alla luce del fatto che per tali tipologie di lavori, attualmente, esistono tre inquadramenti normativi (con massimali di spesa autonomi) che possono coesistere ed in parte sovrapporsi.
Ci riferiamo, in particolare alla detrazione del 50% correlata al recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del TUIR, a quella che prevede l’applicazione della maxi detrazione del 110%, che trova la sua collocazione nel comma 2 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e a quella recentemente inserita all’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 dalla Legge di Bilancio 2022, riguardante l’applicazione di una detrazione al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Nell’analisi che segue, sulla base delle indicazioni fornite dalle Risposte dell’Amministrazione Finanziaria più sopra ricordate, vediamo come possono combinarsi le diverse disposizioni qualora gli interventi coprissero un arco temporale a cavallo d’anno.
Come noto la lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR, nell’ambito delle spese legate al recupero del patrimonio edilizio, prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per “l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Tale detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo di spese sostenute nell’anno non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e possono riguardare sia la singola abitazione che la parte comune di un complesso condominiale.
Pertanto, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile.
Conseguentemente, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta, nel limite di spesa più sopra specificato, disgiuntamente per ciascun intervento.
Orbene, le spese per la medesima tipologia di intervento, qualora sostenute nell’anno 2022, possono rientrare nella previsione normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 la quale ha inserito nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) l’articolo 119-ter che, al suo interno, riconosce una detrazione del 75% per le spese, “sostenute nell’anno 2022”, finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Si tratta di una disposizione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella vista in precedenza, per la quale sono previsti massimali diversi ed una diversa ripartizione temporale della quota annuale costante (cinque anni anziché dieci anni).
Con riferimento ai limiti di spesa, avremo che la detrazione del 75% dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
La metodologia di calcolo per la determinazione della soglia limite di spesa nei condomini, è quella che potremmo definire a scaglioni, pertanto un edificio composto da 12 unità immobiliari avrà un tetto limite di spesa pari a 440.000 euro = [(40.000 × 8) + (30.000 × 4)].
Orbene, qualora l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche risulti iniziato nell’anno 2021 per poi proseguire nell’anno 2022 e le spese corrispondenti fossero sostenute in entrambi i periodi temporali, considerato che nei confronti delle persone fisiche occorre fare riferimento al principio di cassa, ciò che rileva ai fini della detrazione applicabile, è la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori cui i pagamenti si riferiscono.
A tal fine, l’Agenzia ha confermato l’autonomia e la sovrapposizione delle disposizioni a confronto, precisando che:
Anche i tetti di spesa sono da considerarsi autonomi, pertanto dovranno essere considerati separatamente nel calcolo delle spese riferite ai corrispondenti anni di sostenimento.
Come accennato in premessa, le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono beneficiare anche della maxi detrazione del 110% qualora risultino rispettate determinate condizioni.
In particolare, in base all’articolo 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020, tali lavori possono considerarsi interventi trainati qualora siano realizzati congiuntamente agli interventi trainanti di efficienza energetica e, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, potranno fruire della maxi detrazione del 110%.
Diversamente, la nuova detrazione del 75%, aggiuntiva a quella disciplinata dal superbonus, non dovrà sottostare all’effettuazione congiunta di interventi trainanti, bensì vivrà di luce propria all’interno dei limiti di spesa per essa codificati.
Pertanto, con riferimento ad un intervento le cui spese risultino sostenute nell’anno 2022 anche se riferite a lavori avviati nell’anno 2021, il contribuente potrà fruire alternativamente:
Considerato, inoltre, che per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, per gli stessi interventi ci si potrà avvalere di una sola delle predette detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti.
Per ultimo ricordiamo che per procedere all’eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo delle agevolazioni fiscali corrispondenti, non è più richiesta la presenza di disabili all’interno dell’unità immobiliare oggetto degli interventi e che per determinare la tipologia dei lavori ammessi, devono essere rispettati i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.