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Entro il prossimo 16 giugno 2022 deve essere versata la prima rata IMU relativa al periodo d’imposta 2022. Rispetto al biennio precedente, nel 2022 non trovano più applicazione le ipotesi di esenzione dall’imposta accordate dalla normativa emergenziale.
L’art. 1, comma 762, Legge n. 160/2019, prevede che il versamento dell’IMU possa essere effettuato in due rate:
Le aliquote eventualmente deliberate dai Comuni devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Entro il prossimo 16 giugno 2022, pertanto, deve essere versata la prima rata IMU 2022. È comunque possibile scegliere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell'anno di riferimento. In tal caso, non è richiesto alcun versamento a titolo di saldo (sempre che le aliquote 2022 non siano modificate successivamente alla scadenza di versamento della prima rata, oppure nel caso di successiva variazione degli immobili posseduti, anche in relazione al valore, alla quota di possesso, all’utilizzo e alla classificazione).
Il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune sia inferiore alla soglia di 12 euro. Occorre, tuttavia, considerare che i singoli Comuni possono individuare un diverso importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU non deve essere effettuato.
I versamenti IMU possono effettuati utilizzando gli appositi bollettini postali o, in alternativa, il modello F24, Sezione “IMU e altre imposte locali” (gli importi da indicare nella delega di pagamento devono essere arrotondati all’unità di euro).
Il ricorso alla delega di pagamento consente l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti a diposizione del contribuente (anche qualora il soggetto passivo IMU abbia presentato il modello 730, indicando il credito disponibile a quadro “I”).
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nel modello F24.
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DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
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Abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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Fabbricati rurali a uso strumentale |
3913 |
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Terreni |
3914 |
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Aree fabbricabili |
3916 |
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Altri fabbricati |
3918 |
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Immobili ad uso produttivo di categoria D - STATO |
3925 |
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Immobili ad uso produttivo di categoria D - COMUNE |
3930 |
Dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la nuova disciplina dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, Legge n. 160/2019; nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano continuano, invece, ancora ad applicarsi l'IMIS e l'IMI.
In generale, i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario dell'immobile o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Tra i soggetti passivi IMU, inoltre, rientrano l’utilizzatore di immobili detenuti in locazione finanziaria (anche da costruire o in corso di costruzione), il concessionario di aree demaniali in regime di concessione, nonché il genitore assegnatario dell'ex casa familiare a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.
In presenza di più soggetti passivi in relazione ad un medesimo immobile, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.
Sono assoggettati all'IMU i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La base imponibile IMU è, tuttavia, ridotta del 50% per:
Dal 2021, inoltre, l’imposta è ridotta al 50% per le unità abitative possedute da pensionati residenti all’estero (purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato).
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale dei contribuenti. Tuttavia, restano comunque assoggettate all'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali:
Su tali immobili, l’imposta è dovuta con applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di 200 euro (i Comuni possono incrementare l’aliquota fino allo 0,6% o diminuirla fino al totale azzeramento).
Nella definizione di “abitazione principale” rientra l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, qualora il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU accordato all’abitazione principale e alle relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
L’esenzione accordata all’abitazione principale è riconosciuta anche ai seguenti immobili, assimilati alla prima casa:
L’esenzione dall’IMU è poi accordata ai terreni agricoli:
Sul punto si ricorda che l’art. 78-bis, D.L. n. 104/2020, ha stabilito, con effetto retroattivo peraltro, che tale esenzione IMU si applichi anche per i:
Ai fini dell’imposta, le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale fictio iuris trova applicazione anche a favore dei comproprietari delle aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e IAP.
A decorrere dal 2022, l’esenzione dall’IMU è poi accordata ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d. “beni merce”) invenduti e non locati.
Non è, invece, più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da italiani non residenti, iscritti all’AIRE e pensionati (in alcuni casi, tuttavia, tali soggetti possono beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta dovuta).
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi provvedimenti normativi hanno stabilito l’esenzione dal versamento dell’IMU dovuta per il 2020 e il 2021. Tali esenzioni temporanee non trovano tuttavia più applicazione per il 2022.
Permane soltanto l’esenzione accordata dall’art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020, a favore degli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Con la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che in caso di immobile acquistato nel corso del primo semestre, è possibile versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso, tenendo conto dell’aliquota fissata per l’anno precedente.
Ancorché non siano stati diffusi chiarimenti circa la relativa metodologia di determinazione della prima rata IMU 2022, evidenziamo di seguito i due diversi metodi che sono stati adottati dalle principali software house:
In caso di tardivo o omesso versamento dell’IMU, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta omessa o versata tardivamente (ridotta al 15% qualora il versamento sia eseguito entro 90 giorni dal termine). I singoli Comuni possono comunque prevedere circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni ordinariamente applicabili.
Da ultimo, si ricorda che il tardivo e omesso versamento dell’IMU può essere spontaneamente regolarizzato dai contribuenti mediante l’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (beneficiando delle relative sanzioni ridotte).
La regolarizzazione spontanea è tuttavia preclusa una volta che la violazione è stata contestata o siano iniziate attività di controllo.
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