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Nella pratica corrente, la diffusa cessione di crediti edilizi da parte di imprese che intendono monetizzare immediatamente la detrazione per migliorare il loro equilibrio finanziario, può fare insorgere il problema collegato al peggioramento dell’indicatore economico utilizzato dal sistema bancario nella determinazione dei rating aziendali.
Molte società commissionarie, infatti, una volta concesso lo sconto in fattura ai propri clienti dopo avere realizzato interventi che hanno dato origine, ad esempio, alla maxi detrazione, anziché procedere alla compensazione nei cinque esercizi successivi, preferiscono, per ragioni commerciali, cedere il credito fiscale determinando un differenziale tra il corrispettivo incassato ed il valore contabile del credito risultante in bilancio al momento della cessione.
Nella redazione di un suo documento, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avuto modo di trattare le modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali, specificando, in particolare, che tale differenziale deve essere rilevato a conto economico nella voce C16.d - Proventi diversi dai precedenti, ovvero nella voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari.
La ragione di ciò, si legge nel documento, la si rileva dal fatto che “per stabilire la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. La presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa. Infatti la somiglianza con i titoli di debito, anch’essi cedibili a terzi, è l’elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico”.
Pertanto, la società che effettua la cessione totale o parziale del credito precedentemente acquisito rileverà:
Orbene, qualora si verificasse che la cessione del credito fiscale portasse alla determinazione di un ammontare rilevante alla voce C17 del conto economico (interessi e altri oneri finanziari), l’indicatore economico, determinato dal rapporto tra interessi passivi e valore del fatturato (in termini percentuali) e utilizzato dagli istituti di credito al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria delle aziende, ne risulterebbe influenzato in modo significativo generando, di fatto, un peggioramento del rating bancario.
Tale peggioramento, tuttavia, non è il frutto di incrementi di esposizioni finanziarie, bensì è originato dalla volontà di cedere un bonus edilizio ad un prezzo inferiore rispetto a quello contabile per poterlo monetizzare con maggior facilità e per migliorare l’equilibrio finanziario di breve periodo dell’azienda.
Per tale ragione, onde evitare che gli istituiti di credito agiscano considerando acriticamente il peggioramento dell’indicatore economico finanziario modificando, in peius, il rating aziendale, sarà opportuno precisare nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa la distinzione tra oneri finanziari che rappresentano un reale indebitamento da quelli che si sono originati a seguito della cessione di crediti fiscali legati al mondo dell’edilizia.