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Con la Risposta ad Interpello n. 290 del 23 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito al concetto di prevalenza residenziale di un immobile in ottica di applicabilità della maxidetrazione.
Il principio di base, la cui enunciazione si trova all’interno della C.M. n. 24/E dell’8 agosto 2020, ammette che, con riferimento alle unità immobiliari plurime risultanti prevalentemente residenziali (la superficie destinata a residenza risulta superiore al 50% della superficie catastale totale), gli interventi che danno origine alla maxidetrazione realizzati sulle parti comuni dell’edificio, consentono, anche ai proprietari o detentori delle unità immobiliari non residenziali, di fruire dell’agevolazione in relazione alla quota di loro spettanza.
Nel caso in cui, invece, l’immobile non rispettasse il requisito della prevalenza residenziale, solamente i titolari o i detentori delle unità immobiliari presenti nell’edificio destinate ad abitazione potrebbero applicare la maxidetrazione per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni, mentre ai proprietari delle unità immobiliari non abitative non spetterebbe alcuna detrazione anche in caso di compartecipazione alle spese.
Stante la premessa di cui sopra, il caso posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardava un condominio minimo, formato da due unità immobiliari, la cui caratteristica ante lavori lo portava ad essere qualificato come non residenziale, ma che, a seguito degli interventi di miglioramento termico e sismico, sarebbe risultato, a fine lavori, totalmente residenziale e composto da tre unità abitative.
Con riferimento ad una tale fattispecie si chiedeva se la maxidetrazione, riferita ai lavori sia trainanti che trainati, potesse essere fruita da tutti i condòmini e quale criterio di determinazione dei limiti di spesa dovesse essere adottato.
Nel rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate illustra una soluzione che consente di ricomprendere nell’agevolazione del 110% tutte le spese sostenute in capo a tutti i condòmini presenti, precisando che, nel caso di interventi che determinino il cambio di destinazione d’uso, la verifica del rispetto del requisito della prevalenza andrà effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.
Così facendo, in relazione alla fattispecie presentata, tutti i condòmini facenti parte dell’edificio a chiusura lavori potranno fruire della maxidetrazione calcolata sugli interventi di miglioramento termico e sismico.
Mentre, con riferimento alla seconda parte del quesito e stante le risposte già fornite nella C.M. n. 30/E del 22 dicembre 2020, l’Agenzia torna a precisare che, per la determinazione delle soglie massime di spesa, è necessario riferirsi alla situazione esistente all’inizio dei lavori e, pertanto, bisognerà moltiplicare la quota massima prevista per l’intervento che si andrà a realizzare per il numero delle unità immobiliari presenti ab origine (miglioramento sismico: 96.000 × 2 = 192.000 euro; miglioramento energetico: 40.000 × 2 = 80.000 euro).