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Entro il prossimo 16 giugno 2022 deve essere versata la prima rata dell’IMU relativa al periodo d’imposta 2022. L’imposta pagata in relazione agli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa.
Come noto, l’art. 3, D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, ha modificato l’art. 14, D.Lgs. n. 23/2011, rivisitando il progressivo incremento della deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU relativa agli immobili strumentali, nelle seguenti misure:
In seguito, tuttavia, la Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, oltre a confermare la deducibilità dell’IMU nella misura del 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ha anticipato dal periodo d’imposta 2022 l’integrale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d’impresa (e di lavoro autonomo). L’imposta municipale resta invece indeducibile ai fini dell’IRAP.
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Deducibilità IMU dal reddito d’impresa |
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Anno 2019 |
50% |
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Anno 2020 |
60% |
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Anno 2021 |
60% |
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Dall’anno 2022 |
100% |
La previsione in esame è applicabile anche all’IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia Autonoma di Trento.
Ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati dal possessore esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, ossia gli immobili strumentali per natura o per destinazione, con esclusione degli immobili patrimonio e di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (i c.d. immobili merce).
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IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA |
Immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E |
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IMMOBILI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE |
Immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza |
Relativamente ai lavoratori autonomi, la natura strumentale dell’immobile è collegata all’utilizzazione esclusiva ed effettiva dello stesso per lo svolgimento dell’attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.
Gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività d’impresa (o di lavoro autonomo) e all’uso personale o familiare del contribuente (c.d. immobili a uso promiscuo) non sono considerati strumentali e, pertanto, l’IMU corrisposta per gli stessi non è deducibile dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo).
Relativamente agli immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione, aventi quale oggetto dell’attività la locazione immobiliare, occorre distinguere tra gli immobili strumentali per natura (anche locati), per i quali l’IMU è deducibile nelle misure sopra indicate, e gli immobili abitativi, per i quali è prevista l’indeducibilità dell’IMU qualora locati e la deducibilità qualora gli stessi non siano locati ma utilizzati direttamente dalla società (ad esempio, come sede legale o amministrativa).
Ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR, l’IMU versata sugli immobili strumentali è deducibile secondo il principio di cassa (ossia, per l’ammontare corrisposto nel periodo d’imposta).
Per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’applicazione del principio di cassa non determina, comunque, alcun disallineamento, poiché l’imposta municipale deve essere versata nell’esercizio di competenza della stessa.
Con la Circolare n. 10/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IMU deve essere dedotta per cassa, ma nel rispetto del principio di competenza. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, la deduzione deve avvenire sulla base delle regole vigenti nel periodo d’imposta nel corso del quale deve essere effettuato il versamento, mentre la deduzione effettiva dal reddito è ammessa nel periodo d’imposta in cui il versamento è stato concretamente effettuato (ad esempio, qualora il versamento dell’IMU relativa al 2021 sia effettuato soltanto nel 2022, l’imposta è deducibile, in tale periodo d’imposta, nella misura del 60%).
Le imprese in contabilità ordinaria devono indicare l’IMU di competenza tra le variazioni in aumento di rigo RF16, “Imposte indeducibili o non pagate”, del Modello Redditi 2022; la quota deducibile (pari al 60%) deve essere indicata, quale variazione in diminuzione, a rigo RF55, “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando il codice “38”. I soggetti in contabilità semplificata, invece, devono indicare la quota deducibile (sempre pari al 60%) a rigo RG22, “Altri componenti negativi”, utilizzando il codice “23”.
Infine, i lavoratori autonomi devono indicare la quota di IMU deducibile pagata nel 2021 nel campo 3, “IMU”, di rigo RE19, “Altre spese documentate”, del Modello Redditi.
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