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Con tre Risposte ad Interpello (n. 287, n. 288 e n. 289), tutte pubblicate lo scorso 23 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate continua a fornire chiarimenti in merito alla disciplina più farraginosa del nostro ordinamento legislativo.
Ci riferiamo alla disposizione che regolamenta la maxi detrazione del 110% la quale, per complessità, soggetti coinvolti, articolazione e modificazioni intervenute, riteniamo non possa avere concorrenti.
Con le Risposte più sopra specificate si sono affrontati aspetti riguardanti:
Pertanto, con l’intento di fornire un’organica analisi delle considerazioni emerse a tal riguardo, suddividiamo la presente circolare in separati paragrafi all’uopo predisposti.
Il caso proposto dall’istante riguarda la determinazione del limite di spesa riferito all’installazione di un impianto fotovoltaico che si realizza contestualmente alla realizzazione di un vano ascensore per disabili, a fronte del quale risulta necessario richiedere un permesso di costruire per ristrutturazione edilizia.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua Risposta, ripercorre la disposizione inserita al comma 5 del D.L. n. 34/2020, nonché i chiarimenti di prassi già forniti nella sua Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
In particolare, il citato comma 5 del D.L. n. 34/2020, ammettendo tra i lavori trainati quelli riconducibili all’installazione degli impianti fotovoltaici, ne stabilisce i limiti di spesa i quali, pur restando circoscritti alla soglia massima di 48.000 euro, vanno determinati considerando, ordinariamente, 2.400 euro per kW di potenza nominale.
Tuttavia, come chiarito anche nel documento di prassi poc’anzi citato, nel caso in cui l'installazione di impianti solari fotovoltaici sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite più sopra riportato viene ridotto a 1.600 euro per kW di potenza nominale.
Pertanto, considerato che la realizzazione di un nuovo vano ascensore, finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, rientra tra le ristrutturazioni edilizie in base alle valutazioni tecniche espresse dal Comune territorialmente competente, l’installazione contestuale dell’impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica dovrà riferirsi, per la determinazione dei limiti di spesa consentiti, all’importo di 1.600 euro per kW di potenza nominale.
Inoltre, la soluzione prospettata dall’istante che portava a giustificare l’applicazione del limite più alto di spesa (2.400 euro per kW di potenza nominale) in base alla mancata correlazione funzionale tra i due interventi, viene disconosciuta dall’Amministrazione Finanziaria attribuendo rilevanza alla sola contestualità dei lavori.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma un’impostazione già conosciuta ed espressa nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 in base alla quale, in linea di principio, viene concessa al conduttore di un immobile residenziale, la cui proprietà risulti essere di una società, la facoltà di accedere ai benefici della maxi detrazione qualora gli interventi realizzati siano effettuati con il consenso del proprietario e l’immobile sia detenuto in base ad un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Inoltre, come noto, in base al comma 9 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, per potere accedere alla disciplina agevolativa di cui all’oggetto, risulta fondamentale rispettare il requisito soggettivo che richiede, per chi effettua gli interventi, la qualifica di persona fisica che opera al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Pertanto, qualora tali condizioni risultino rispettate e l’immobile sia detenuto in base ad un titolo idoneo quale un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, diventa ininfluente il fatto che la proprietà dell’immobile faccia capo ad un soggetto escluso dal predetto beneficio (società immobiliare).
Dopo avere risposto positivamente alla richiesta dell’istante, l’Amministrazione Finanziaria utilizza lo spazio dell’Interpello per definire anche i casi in cui al conduttore risulterebbe precluso l’accesso alla maxi detrazione al fine di rendere maggiormente esaustivo il suo intervento.
Nel definire tali fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione fiscale risulterà in ogni caso esclusa qualora:
Nell’ultima Risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un contribuente, proprietario di due corpi edilizi, costituiti ciascuno da un’unità immobiliare e una pertinenza, da demolire parzialmente e ricostruire con ampliamento attraverso interventi strutturali, che prevedono l’installazione di un impianto termico centralizzato a biomassa a servizio di entrambi gli alloggi, l'isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli infissi, la posa in opera di schermature solari, l'installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio.
Ciò che riteniamo di puntualizzare, nell’ambito di tale Risposta, riguarda il fatto che a seguito di demolizione parziale e successiva ricostruzione con ampliamento (qualificata dal Comune competente come ristrutturazione edilizia), il superbonus per interventi trainanti e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante operam, tranne nel caso in cui si tratti di interventi antisismici ammessi alla maxi detrazione.
Pertanto, con riferimento alla sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi e tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'allegato 1), va valorizzata la sola situazione finale.
Quindi, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli infissi.
L’ultima precisazione dell’Agenzia delle Entrate su cui vogliamo soffermarci, riguarda la determinazione della spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico.
Considerato che le norme di riferimento si differenziano individuando in taluni casi il limite massimo di detrazione spettante ed in altri casi un limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, nel caso in cui il riferimento sia il limite massimo di detrazione spettante al fine di determinare la spesa totale ammessa alla maxi detrazione bisognerà dividere l’ammontare massimo della detrazione per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti.
Pertanto, laddove ci trovassimo in tale ultima fattispecie e considerata come detrazione massima consentita l’importo pari, ad esempio, a 60.000 euro, la spesa massima che il contribuente potrà sostenere sarà pari a 54.545 euro = 60.000 / 1,1; infatti se applichiamo a 54.545 euro la detrazione del 110% otterremo il raggiungimento della soglia massima consentita (60.000 euro).