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Con la Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricapitolato gli elementi di novità relativi agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) applicabili nel periodo d’imposta 2021. In tale documento di prassi, che si pone in sostanziale continuità con le indicazioni rese in passato, l’Amministrazione Finanziaria riepiloga, sistematicamente, tutti gli elementi relativi agli indici disciplinati nei mesi scorsi da svariati atti e documenti normativi, ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli ISA.
Come sopra anticipato, con la Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate riepiloga gli elementi relativi agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021, caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato.
Nella Circolare, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha esaminato gli interventi straordinari sugli indici applicabili nel periodo d’imposta 2021, la relativa modulistica, gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, il software applicativo “Il tuo ISA 2022” e il regime premiale.
Il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento di compliance, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 per il periodo d’imposta 2021, costituisce la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno. Nel documento di prassi non sono, quindi, presenti indicazioni relative ad aspetti interpretativi aventi carattere di novità.
Con riguardo agli interventi straordinari applicabili agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale in vigore nel periodo d’imposta 2021, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato i correttivi, contenuti nel D.M. 29 aprile 2022, volti ad adeguare il funzionamento degli indicatori elementari agli effetti negativi determinati dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L’Amministrazione Finanziaria ha poi ricordato le nuove cause di esclusione, introdotte dai D.M. 21 marzo 2022 e 29 aprile 2022, connesse alle situazioni nelle quali gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati in maniera così pervasiva da non consentire la corretta applicazione degli indici.
Tali Decreti, in particolare, hanno stabilito che gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale non trovino applicazione in capo ai contribuenti che:
I contribuenti esclusi dagli ISA in base alle nuove cause di esclusione restano comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli. Tali contribuenti, tuttavia, possono esimersi dall’acquisizione dei dati precalcolati, potendosi limitare alla sola compilazione del modello.
In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:
A tali contribuenti, tuttavia, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017.
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Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021 |
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14.11.00 |
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
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14.20.00 |
Confezione di articoli in pelliccia |
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47.71.40 |
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
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49.31.00 |
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane |
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49.32.10 |
Trasporto con taxi |
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49.32.20 |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
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49.39.01 |
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
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49.39.09 |
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca |
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59.14.00 |
Attività di proiezione cinematografica |
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79.11.00 |
Attività delle agenzie di viaggio |
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79.12.00 |
Attività dei tour operator |
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79.90.19 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
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79.90.20 |
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
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85.52.01 |
Corsi di danza |
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90.04.00 |
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
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92.00.02 |
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi) |
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93.11.10 |
Gestione di stadi |
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93.11.20 |
Gestione di piscine |
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93.11.30 |
Gestione di impianti sportivi polivalenti |
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93.11.90 |
Gestione di altri impianti sportivi nca |
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93.13.00 |
Gestione di palestre |
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93.19.92 |
Attività delle guide alpine |
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93.21.01 |
Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi |
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93.21.02 |
Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati |
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93.29.10 |
Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
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93.29.30 |
Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
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93.29.90 |
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
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94.99.20 |
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
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94.99.90 |
Attività di altre organizzazioni associative nca |
Con riguardo alla modulistica, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che resta confermata la struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione dello strumento, in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale e Istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).
Tra le novità contenute nei modelli, l’Amministrazione Finanziaria segnala, in particolare, la presenza nel modello CG61U dell’informazione relativa alle “Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del TUIR” richiesta nel rigo C55 del Quadro C - Elementi specifici dell’attività.
L’introduzione di tale nuova informazione assume rilievo per l’applicazione dell’ISA CG61U, applicabile al folto gruppo di codici attività riconducibile agli intermediari del commercio, poiché nella formula di calcolo dell’indicatore elementare di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie”, il valore dei costi residuali di gestione è stato decurtato dell’importo della deduzione forfettaria di cui all’art. 66, comma 4, TUIR, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata.
In taluni dei modelli approvati per il periodo d’imposta 2021, è poi previsto un apposito quadro E (“Dati per la revisione”), con il quale sono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per l’anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli indici nelle successive annualità, al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.
In relazione ai dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ossia alle c.d. variabili precalcolate, da acquisire per l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2021, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che non è stato introdotto alcun elemento di novità alle modalità di consultazione e acquisizione dei dati precalcolati e alla loro struttura. Peraltro, anche i contenuti delle variabili precalcolate sono sostanzialmente identici a quelli dello scorso anno.
Con riguardo al software “Il tuo ISA 2022”, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la struttura dell’applicazione ricalca quella già prevista nei precedenti periodi di applicazione degli indici. Il software ripropone poi la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI, già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno.
In relazione al regime premiale, infine, l’Agenzia delle Entrate richiama il Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143350, nel quale sono stati confermati i punteggi di affidabilità già previsti per lo scorso anno.
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