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Con l’Ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha legittimato la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti degli ex soci di una Srl estinta, ancorché gli stessi non abbiano percepito utili in sede di liquidazione finale dell’ente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati dal bilancio finale di liquidazione non esclude l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire.
Con l’Ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato dai due soci di una Srl estinta, nei cui confronti l’Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP in relazione al periodo d’imposta 2005.
La vicenda riguarda una Srl cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del 2007, i cui due soci sono stati poi raggiunti, nel mese di dicembre 2010, da un avviso di accertamento recante una maggiore pretesa tributaria.
Il Provvedimento è stato, quindi, impugnato da entrambi i soci che, tuttavia, hanno visto respingere l’appello sia dalla Commissione Tributaria Provinciale, sia dalla Commissione Tributaria Regionale, Sezione distaccata di Mestre.
I due soci sono quindi ricorsi in Cassazione, dove uno dei due ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, Codice Civile, 42, D.P.R. n. 600/1973 e 56, D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che non era stata effettuata alcuna distribuzione di utili in sede di liquidazione della società e che, pertanto, non poteva essere chiamato a rispondere dei maggiori tributi accertati in capo all’ente estinto. L’altro socio, che aveva operato come liquidatore della società, ha, invece, sostenuto che non gli era stato contestato alcunché in relazione al suo operato e che, pertanto, non poteva essere chiamato a rispondere dei debiti sociali.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha, tuttavia, rigettato il ricorso presentato dai due ex soci avverso la Sentenza della CTR Veneto.
I Giudici di legittimità, in particolare, hanno innanzitutto evidenziato che la cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese determina l'immediata estinzione dell’ente, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla stessa. In questo caso, pertanto, il liquidatore cessa dalla carica e non ha più la legittimazione processuale della società. Allo stesso modo, l’ex socio che non ha percepito utili in sede di liquidazione non può essere chiamato al pagamento dei debiti della società.
Tuttavia, la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Infatti, l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.
Infatti, si può presentare il caso di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi.
In definitiva, l'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, e i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non hanno goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.