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Con la Risposta ad Interpello n. 297 del 25 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate, confermando un orientamento già espresso in precedenza, ha confermato che la realizzazione, ai fini anti sismici, di un muro di contenimento può consentire l’accesso ai benefici della maxi detrazione qualora sia dimostrato, da tecnici professionisti, il nesso di causalità tra l’intervento effettuato e il miglioramento della staticità sismica dell’immobile.
La fattispecie posta all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria riguardava la realizzazione di un nuovo muro di contenimento da erigere al fine di scongiurare la franabilità di un terreno di fondazione posto lateralmente ad un edificio condominiale.
A corredo dell’intervento da porre in essere, l’istante ha prodotto il verbale dell’assemblea condominiale che autorizza l’esecuzione dei lavori e copia di una relazione tecnica nella quale l’ingegnere incaricato riferisce che: “(…) appare chiara la necessità di un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. La tecnica offre varie soluzioni per un intervento di questo tipo e quelle più adeguate al caso in esame sembrano essere la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia.”
L’intervento di consolidamento viene, inoltre, considerato al pari di una riduzione del rischio sismico, in quanto il fabbricato è situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto sotto al quale si trovano strati di natura sabbiosa ed il tutto lo si evince da una relazione geologica eseguita a marzo 2015.
Tale qualificazione induce, pertanto, l’istante a chiedere l’applicazione dei benefici fiscali compresi nella disciplina del superbonus 110% nonostante, apparentemente, la tipologia dei lavori da eseguire non sembrino rientrare tra quelli ordinariamente previsti dal disciplinare.
Nella sua Risposta, l’Agenzia delle Entrate, una volta esperita l’usuale introduzione corredata dall’elencazione delle norme e dei presupposti di riferimento, ammette il ricorso alla maxi agevolazione fiscale da parte dell’istante, circostanziando in modo puntuale la sua presa di posizione e condizionando il tutto alla presenza di un’attestazione di matrice professionale che manifesti il nesso di causalità tra l’intervento e la riduzione del rischio sismico.
In primo luogo viene osservato che tra gli interventi ammessi alla maxi detrazione, sono da ricomprendere quelli che consentono la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR).
Inoltre, gli interventi in oggetto (inclusi quelli dai quali derivi la riduzione di una o due classi di rischio sismico) devono rispettare le seguenti condizioni:
Lo stesso art. 119, comma 13, lett. b), D.L. n. 34/2020, al fine di giustificare l’efficacia degli interventi anti sismici che si andranno ad eseguire, richiede il rilascio di un’asseverazione da parte dei professionisti incaricati alla progettazione strutturale, alla direzione dei lavori e al collaudo statico.
Per ultimo, ricordando che la Commissione consultiva per il monitoraggio del sismabonus, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che sono agevolabili “anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione medesima”, l’Agenzia delle Entrate perviene alle seguenti conclusioni.
Condizione fondamentale perché gli interventi possano rientrare nella disciplina del superbonus è che il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.
Pertanto, l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto dall'istante a quelli ammessi all’agevolazione potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l'altro, ad asseverare, in base alle disposizioni di cui al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal citato art. 119, comma 13, lett. b), del Decreto Rilancio.