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In merito alla cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali legate al mondo dell’edilizia, sono intervenute, negli ultimi tempi, modificazioni legislative che ne hanno radicalmente trasformato la disciplina applicativa, anche in corso d’opera.
Tuttavia, per una particolare tipologia di crediti, regolamentati dall’art. 28, comma 2 del D.L. n. 4/2022 (mai abrogato), il cui acquisto è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, il meccanismo di circolazione non ha subìto modifiche, conferendo loro la qualificazione di crediti jolly.
È opportuno ricordare che la circolazione e la monetizzazione dei crediti d’imposta ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del nostro Paese, infatti, la ripresa del meccanismo finanziario attualmente rallentato, consentirà la salvezza di aziende che, avendo riconosciuto sconti senza avere la possibilità di coprire le proprie sofferenze finanziarie tramite la cessione dei crediti acquisiti, attualmente si trovano a navigare a vista.
Le ultime modifiche apportate dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) hanno reso più facile la cessione dei crediti, ma solo per gli intermediari finanziari i quali potranno sfruttare la cessione nei confronti dei propri correntisti professionali privati, ma solamente per i crediti relativi alle prime cessioni effettuate successivamente al 1° maggio 2022.
Queste cessioni potranno essere anche frazionate, ma solo con riferimento alle singole annualità che si portano in pancia, mentre non è consentito l’ulteriore frazionamento della singola annualità per rispettare l’obbligo di tracciamento del credito (tramite il suo codice identificativo) entrato, anch’esso, in vigore a partire dal 1° maggio 2022.
In un tale contesto, si collocano i cosiddetti crediti jolly i quali risultano acquistati e comunicati all’Agenzia delle Entrate, tramite la trasmissione di un’apposita notifica telematica, avvenuta entro il 16 febbraio 2022 (originariamente era il 7 febbraio 2022).
Questi crediti, secondo le previsioni ancora valide della disposizione transitoria inserita nel provvedimento originario, potranno essere ceduti a qualsiasi soggetto (anche diverso dal correntista professionale privato) e, non avendo connessione con l’obbligo di riportare alcun codice identificativo, l’Agenzia delle Entrate consentirà per questi non solo di frazionare le annualità corrispondenti al credito ceduto, bensì anche di operare il frazionamento della singola rata annuale.