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Con la Sentenza n. 577/3/2022 del 18 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha affermato che la rendita catastale di un immobile, attribuita in rettifica all’errato classamento del contribuente, assume effetto ai fini dell’IMU solo a decorrere dalla notifica della stessa, senza che assuma effetto retroattivo.
Nell’ambito della Sentenza n. 577/3/2022 del 18 febbraio 2022, la CTR Lombardia ha esaminato il caso di un immobile originariamente accatastato nella categoria C/4 (solitamente riservata alle attività di interesse culturale o senza scopo di lucro, come teatri o cinematografi), che il Comune riteneva, invece, dovesse essere accatastato nella categoria D/6, dedicata alle attività sportive svolte con fine di lucro.
Il Comune ha quindi notificato al contribuente proprietario dell’immobile l’invito a procedere alla regolarizzazione catastale, in base all’art. 1, commi 336 e seguenti, Legge n. 311/2004. Il contribuente ha provveduto a modificare solo l’entità della rendita, senza, tuttavia, variarne la categoria. Il Comune ha quindi trasmesso all’Agenzia delle Entrate una relazione dalla quale emergeva la fondatezza della richiesta di migrazione nella categoria D/6. Nel corso del 2015, l’Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi avanzata dal Comune, ha notificato al contribuente l’attribuzione d’imperio della categoria D all’immobile. Il contribuente ha quindi impugnato l’atto di attribuzione della rendita che, tuttavia, è stato, infine, confermato dai Giudici tributari.
A seguito della definitività della rendita attribuita dall’Amministrazione Finanziaria, il Comune ha emanato un avviso di accertamento dell’IMU non pagata a partire dall’anno 2012, giacché, in forza del comma 337 dell’art. 1, Legge n. 311/2004, le rendite assegnate d’ufficio hanno effetto retroattivo.
Il contribuente si è, tuttavia, opposto all’atto di accertamento, eccependo la non retroattività della rendita che avrebbe invece dovuto applicarsi solo a decorrere dalla sua notifica, ossia dal periodo d’imposta 2015.
La CTR Lombardia ha accolto la tesi sostenuta dal contribuente, asserendo, stante l’espressa previsione di legge, che il nuovo classamento non può assumere effetti retroattivi.
La speciale procedura recata dalla Legge n. 311/2004 consente ai Comuni di ottenere, d’imperio, la variazione della rendita catastale, qualora gli stessi ritengano che quella attribuita dal soggetto passivo IMU non sia conforme all’effettiva situazione immobiliare.
In tale ipotesi, il Comune è, tuttavia, tenuto a indicare con precisione, nello stesso invito notificato al contribuente, la data a partire dalla quale è stata riscontrata l’irregolarità dell’accatastamento, a decorrere dalla quale si applica la rendita definitiva.
Laddove, al termine del contraddittorio con il contribuente, la rendita pretesa dal Comune si renda definitiva, la stessa trova applicazione a decorrere dalla data indicata dall’ente.
Qualora, come nel caso in questione, il Comune non abbia precisato nessuna data nella comunicazione trasmessa al titolare dell’immobile, la nuova tariffa d’estimo attribuita dall’Agenzia delle Entrate assume efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta avanzata dal Comune, senza avere effetto retroattivo.