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Con la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6965” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Tale credito d’imposta è stato istituito dall’art. 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, ed è finalizzato a riconoscere, alle imprese che svolgono attività agricole o della pesca, un parziale alleggerimento (20%) delle spese sostenute per l’acquisto del carburante necessario alla trazione dei mezzi utilizzati nell’attività, effettuate durante il primo trimestre solare dell’anno 2022 e comprovate dalle relative fatture al netto dell’IVA.
L’utilizzo del credito d’imposta da parte dei beneficiari può avvenire secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 18, D.L. n. 21/2022, pertanto si potrà seguire la strada della compensazione in F24 (utilizzando il nuovo codice tributo all’uopo istituito), ovvero quella della cessione ad altri soggetti.
Per procedere alla compensazione nel Modello F24, il contribuente dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, ed entro il prossimo 31 dicembre 2022 dovrà riportare sul modello il credito spettante nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, mentre nel campo “Anno di riferimento” dovrà indicare l’anno di sostenimento delle spese.
Nonostante il refuso riportato nel corpo della Risoluzione n. 23/E/2022, il codice tributo e la sua denominazione saranno i seguenti (riportiamo la denominazione corretta):
Qualora risultasse un utilizzo errato del credito d’imposta, che comporti il riversamento dello stesso, il contribuente potrà utilizzare il medesimo codice tributo (“6965”) facendolo transitare sempre dalla sezione “Erario” del Modello F24, ma attraverso la colonna “Importi a debito versati”.
Ricordiamo, inoltre, che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR, per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi.
Inoltre, lo stesso credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle non concorrenze più sopra evidenziate, non porti al superamento del costo sostenuto.
Come seconda opportunità concessa al beneficiario del credito c’è quella di cederlo, solo per intero, ad altri soggetti, ivi compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Tuttavia, se la cessione avrà come destinatari:
viene consentita la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni.
Ricordiamo che, in caso di cessione del credito, il cessionario potrà utilizzare lo stesso adottando le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Da ultimo, precisiamo che, anche per tale tipologia di credito d’imposta, la procedura di cessione presuppone da parte del beneficiario il rilascio del visto di conformità che ne attesti la validità, al pari di come avviene per i crediti ceduti per gli interventi eseguiti nel settore dell’edilizia.