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Per espressa previsione normativa, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in mense aziendali e interaziendali a favore del personale dipendente, sono soggette a IVA con aliquota del 4%, ancorché rese sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.
L'aliquota IVA del 4% è applicabile alle somministrazioni di pasti rese a titolo oneroso nelle mense aziendali, indipendentemente dal tipo di gestione della mensa (diretta o affidata a terzi). Di conseguenza, l'aliquota agevolata trova applicazione, oltre che per le somministrazioni eseguite nelle mense aziendali direttamente dal datore di lavoro, anche qualora il servizio di mensa sia affidato, sulla base di un contratto di appalto, a soggetti terzi.
Inoltre, l'aliquota ridotta trova applicazione anche qualora il datore di lavoro decida di fornire il servizio stipulando apposite convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura ai propri dipendenti in locali o spazi destinati a fungere da mensa esterna.
L'aliquota agevolata si applica ai corrispettivi (eventualmente) pagati dal dipendente nei limiti dell'importo risultante dalla convenzione stipulata tra il datore di lavoro e il pubblico esercizio, mentre i corrispettivi pagati per servizi aggiuntivi o diversi rispetto a quelli pattuiti scontano l'IVA del 10% ai sensi del n. 121 della tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972.
Infatti, come evidenziato a più riprese dall’Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi, la ratio di tale previsione è di agevolare in senso ampio l'attività di somministrazione dei pasti ai dipendenti, purché realizzata nel locale mensa aziendale, indipendentemente dal luogo in cui è situata la stessa.
Le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali o interaziendali sono escluse dall'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Di conseguenza, non ricorre l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; resta comunque ferma la possibilità di trasmettere i dati su base volontaria e di documentare le operazioni mediante fattura.
L’art. 75, comma 3, Legge n. 413/1991, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche qualora le somministrazioni di pasti e bevande siano rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
Qualora i servizi sostitutivi di mensa siano resi per mezzo dei buoni pasto, ai fini dell’IVA rileva la prestazione resa dalla mensa aziendale nei confronti del soggetto emittente i ticket restaurant, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 121, tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972.
Con la Risposta ad Interpello n. 231 del 28 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA applicabile nella peculiare ipotesi in cui il lavoratore paghi il servizio di mensa aziendale in parte in contanti ed in parte con buoni pasto.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione Finanziaria, in particolare, riguarda una società operante nel settore della ristorazione collettiva, che gestisce mense aziendali, la quale stipula contratti con datori di lavoro per la somministrazione di pasti al personale dipendente dei committenti o a suoi ospiti a prezzi prestabiliti.
La società si impegna ad accettare in pagamento anche i buoni pasto emessi a favore dei lavoratori, sottoscrivendo anche convenzioni con le società emittenti e fatturando a queste ultime la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei dipendenti nei locali della mensa aziendale.
In relazione a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione della corretta aliquota IVA applicabile all’operazione, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
In definitiva, qualora il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e per la restante quota con buoni pasto:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infine, in sede di annotazione dell’operazione nel registro IVA corrispettivi, occorre indicare separatamente le somme riscosse in contanti, la cui imposta è divenuta esigibile, da quelle non ancora riscosse (poiché rappresentate dai buoni pasto), la cui imposta diverrà esigibile solo nel momento in cui sarà emessa la fattura con applicazione dell’IVA al 10%.