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Con l’Ordinanza n. 15324 del 13 maggio 2022, la Corte di Cassazione, Sezione Civile, è intervenuta sui termini di decadenza dalle attività di accertamento, in relazione alle agevolazioni fiscali concesse dalla Legge n. 604/1954.
Tale Provvedimento, le cui previsioni, allo stato attuale, sono disciplinate dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, accorda l’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%, agli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.
Tali agevolazioni possono essere, peraltro, fruite anche dalle società agricole di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, qualificabili come Coltivatrici Dirette o IAP.
Affinché le previsioni recate dalla Legge n. 604/1954 trovino concreta applicazione, è richiesto, oltre al rispetto di taluni requisiti oggettivi in capo al cespite oggetto di acquisto, il possesso della qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale.
A tal fine, l’art. 3, Legge n. 604/1954, richiede(va), all’atto della stipula del rogito, la presentazione di un certificato attestante il possesso di tale requisito soggettivo, rilasciato dall’Ispettorato Provinciale Agrario territorialmente competente. Tuttavia, il successivo art. 4, comma 1, Legge n. 604/1954, consentiva la presentazione, in luogo di tale certificato, di un’attestazione provvisoria rilasciata dallo stesso Ispettorato, nella quale veniva esplicitato che erano in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.
La presentazione dell’attestazione provvisoria consentiva l’applicazione delle agevolazioni fiscali al momento della registrazione dell’atto di compravendita dei terreni, a condizione che, entro i tre anni successivi, a pena di decadenza dalle agevolazioni, fosse presentato il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
In alternativa, la Legge n. 604/1954 prevedeva la possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti, senza presentare il certificato definitivo o l’attestazione provvisoria, versando l’imposta in misura piena, per poi procedere alla richiesta di rimborso della differenza, previa documentazione del possesso dei requisiti richiesti entro il triennio successivo alla registrazione dell’atto notarile.
In caso di ricorso all’attestazione provvisoria di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 604/1954, l’azione dell’Amministrazione Finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dal termine per la presentazione del certificato definitivo di cui all’art. 3, Legge n. 604/1954.
Invece, nel caso di mera dichiarazione, in sede d’atto, del possesso dei requisiti richiesti, il termine di decadenza triennale per l’esercizio della pretesa tributaria decorre dalla data di registrazione dell’atto di compravendita dei terreni, e non dalla scadenza dell’ulteriore triennio di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 604/1954 (applicabile qualora l’acquirente richieda, in sede d’atto, l’applicazione dei benefici in via provvisoria, rilasciando l’attestazione di cui al comma 1 dello stesso art. 4, Legge n. 604/1954).
Infatti, come chiarito dalla recentissima Ordinanza n. 15324/2022 della Corte di Cassazione, poiché il possesso della qualità di Coltivatore Diretto deve essere documentato già al momento della registrazione dell’atto con la presentazione della certificazione definitiva, il termine triennale per l’accertamento della sua mancanza non può che decorrere dalla medesima registrazione.
Pertanto, in vigenza della Legge n. 604/1954, qualora il soggetto acquirente abbia richiesto l’applicazione delle agevolazioni concesse alla Piccola Proprietà Contadina con la mera dichiarazione del possesso dei necessari requisiti, l’Amministrazione Finanziaria dispone di tre anni dalla data di registrazione del relativo atto notarile per esperire l’attività di accertamento.