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Quali strade consigliare ai soggetti che vogliono massimizzare l’agevolazione e devono eseguire i lavori sulle villette unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che risultino funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno?
Considerata la modifica apportata dall’art. 14 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 al comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, possiamo effettuare le seguenti considerazioni.
In primo luogo, l’attuale comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 ora recita: “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Pertanto, l’unico modo per potere beneficiare del 110% sulle spese sostenute oltre il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è quello di avere effettuato, alla data del 30 settembre 2022, lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (indipendentemente dai pagamenti) nel cui computo “possono” (non devono) essere ricompresi anche i lavori non agevolati con la maxi detrazione.
Quindi, qualora entro il prossimo 30 settembre non si siano realizzati i lavori nella percentuale richiesta dalla norma (30%), solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 beneficeranno della detrazione massima del 110%, mentre quelle sostenute oltre tale data potranno godere delle detrazioni minori in base alla tipologia degli interventi realizzati e nel rispetto dei rispettivi plafond di spesa.
Stante le precisazioni più sopra svolte, possiamo tracciare la seguente linea di comportamento: al fine di massimizzare la detrazione corrispondente alle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati dalle persone fisiche, non imprenditori o professionisti, sulle unità immobiliari unifamiliari o sulle unità immobiliari situate in complessi plurifamiliari, ma risultanti funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, è necessario pagare il più possibile entro il prossimo 30 giugno 2022, nel caso non ci si senta sicuri di riuscire ad arrivare, entro il 30 settembre 2022, al compimento della quota di lavori per la percentuale richiesta (30%).
In tal modo sarà garantita la detrazione del 110% quanto meno sulle quote pagate anche se non si riuscirà a portare a termine i lavori entro il 31 dicembre 2022, infatti, è previsto per il superbonus così come per gli altri bonus edilizi, che la detrazione d’imposta è correlata al solo sostenimento delle spese e non con riferimento alla data di ultimazione dei lavori agevolabili.
Nel Provvedimento riguardante la maxi detrazione, non sono espresse previsioni in merito al termine entro il quale i lavori vanno ultimati, bensì è solo richiesto, ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, che gli interventi vengano comunque ultimati.