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Il credito d’imposta riconosciuto dalla Legge n. 178/2020 sugli investimenti in beni strumentali generici effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo. Tuttavia, limitatamente agli investimenti in beni strumentali generici effettuati nel corso dell’anno 2021, per i quali la prenotazione e la consegna dei beni sono intervenuti entro il 31 dicembre 2021, è ammesso l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in un’unica quota annuale. In relazione, invece, agli investimenti in beni strumentali generici effettuati entro il 31 dicembre 2022, per i quali l’ordine e il versamento dell’acconto del 20% è intervenuto entro il 31 dicembre 2021, è obbligatorio l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo.
L’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi generici, ossia diversi da quelli Industria 4.0 di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, effettuati da imprese e lavoratori autonomi. In seguito, l’art. 1, commi da 1051 a 1067 della Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha prorogato l’operatività della misura sino al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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Investimenti 16/11/2020 - 31/12/2021 (o entro il 31/12/2022 con acconto e ordine entro il 31/12/2021) |
Investimenti 01/01/2022 - 31/12/2022 (o entro il 30/06/2023 con acconto e ordine entro il 31/12/2022) |
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10% |
6% |
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15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavori agile |
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Limite massimo costi ammissibili: due milioni di euro per i beni materiali ed un milione di euro per i beni immateriali |
Limite massimo costi ammissibili: due milioni di euro per i beni materiali ed un milione di euro per i beni immateriali |
L’art. 44 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto la proroga del bonus investimenti fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026 con acconto e ordine entro il 31 dicembre 2025), seppur limitatamente agli investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0, di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016. In relazione agli investimenti in beni strumentali generici, pertanto, l’agevolazione opera solo fino al prossimo 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con acconto e ordine entro il 31 dicembre 2022).
La disciplina recata dalla Legge n. 178/2020 si sovrappone, almeno in parte, a quella contenuta nella Legge n. 160/2019 che, si ricorda, riconosce la spettanza del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020 (ovvero 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato effettuato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene). La sovrapposizione, in particolare, riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 (o 30 giugno 2021). Sul punto, nella Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il coordinamento delle due discipline deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:
Il credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali generici è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere esposto l’anno di entrata in funzione dei beni.
Tuttavia, in relazione al credito d’imposta di cui alla Legge di Bilancio 2021, il comma 1059 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, prevede che per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro possa essere utilizzato in compensazione orizzontale in un’unica quota annuale.
Analogamente, il comma 1059-bis dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (introdotto dal “Decreto Sostegni-bis”), prevede che per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Di conseguenza, la possibilità (facoltà) di utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale riguarda:
La verifica del limite dei ricavi o dei compensi deve essere effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti/percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
Qualora il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota annuale, il credito non utilizzato, in tutto o in parte, può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi.
La possibilità di utilizzare in un’unica quota il credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti in beni strumentali generici riguarda soltanto quelli effettuati nel 2021. Il credito d’imposta maturato sugli investimenti prenotati nel 2021, ma consegnati entro il 31 dicembre 2022 (ossia, gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali l’ordine e il versamento dell’acconto almeno pari al 20% sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021) deve essere quindi utilizzato in tre quote annuali.
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Investimenti effettuati (prenotazione e consegna) nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 |
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Utilizzo in una quota annuale (o, a scelta del contribuente, in tre quote annuali) | ||
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Investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2021 |
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Utilizzo in tre quote annuali |