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Con la Risposta n. 319 del 1° giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel settore dell’agricoltura.
In particolare, viene fornito un ulteriore chiarimento circa i requisiti di connessione tra la produzione e la cessione di energia elettrica da fotovoltaico e l’attività agricola principale, confermando che non esiste un limite oltre il quale viene a cessare la suddetta connessione se si rispettano i requisiti indicati nella Circolare 32/E/2009.
La norma di riferimento, su cui si fonda il ragionamento dell’Amministrazione Finanziaria (art. 1, comma 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266), prevede che “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”
Tale norma va letta in combinato disposto con la Circolare n. 32/E/2009 che, riferendosi agli impianti fotovoltaici, stabilisce che la produzione di energia, entro i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera sempre attività connessa a quella agricola principale, mentre per quella eccedente il suddetto limite, la legittimazione della connessione ricorre qualora siano rispettati uno dei seguenti requisiti:
Il caso esaminato dell’Agenzia delle Entrate veniva proposto da una società semplice che esercitava la propria attività agricola su terreni detenuti sia in proprietà che in affitto, per un’estensione globale superiore a 219 ettari.
Avendo la stessa già realizzato un impianto fotovoltaico a terra di 999 kW di potenza nominale, considerato connesso all’attività agricola principale sulla base del rispetto del requisito di cui al punto 3 più sopra evidenziato, chiedeva se la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (in aggiunta a quello esistente) di potenza pari ad altri 999 kW, da installare come tetto di copertura su capannoni (di categoria catastale D/10) ubicati all’interno del fondo, potesse dare luogo ad ulteriore attività connessa con la conseguente applicazione, sul reddito derivante dalla produzione di energia elettrica, del coefficiente di redditività del 25%.
L’istante precisava, inoltre, che la realizzazione di tale secondo impianto avrebbe comportato il rispetto del requisito di cui al punto 1 dell’elenco più sopra riportato, determinando quell’integrazione architettonica parziale così come definita dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007.
L’Agenzia delle Entrate, considerate le disposizioni riportate in premessa e riferendosi anche a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sua Sentenza n. 66 del 24 aprile 2014, ha confermato la non sussistenza di alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche cessa di essere attività connessa a quella agricola, stante il collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda che detiene terreni coltivati con attribuzione di reddito agrario.
Pertanto, al ricorrere del rispetto dei requisiti richiesti dalla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, la presenza dei due impianti non inficia la connessione con l’attività agricola principale sempreché sia rispettato anche il principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quello di produzione di energia elettrica. Infatti, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 66/2015, l’attività di produzione di energia elettrica “si qualifica come "attività diretta alla fornitura di beni" ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (ove sono specificate le attività connesse), e, quindi, per essa vale il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. In particolare, nella specie viene in evidenza il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell'attività agricola. D'altra parte, tale requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, sempreché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola".
Conseguentemente, anche sul reddito derivante dalla produzione di energia da fonte fotovoltaica derivante dal secondo impianto installato sui tetti dei capannoni dell’azienda agricola, essendo considerata attività connessa, in quanto anch’essa rispondente ad almeno uno dei requisiti rappresentati nella citata Circolare 32/E, l’istante potrà beneficiare dell’applicazione del coefficiente di redditività del 25% secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.