Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’avviso del 26 maggio 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fissato la data del click day per richiedere il credito d’imposta riconosciuto agli agriturismi, alle strutture alberghiere, ai servizi termali e alle strutture ricettive all’aria aperta, in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2020 - 6 novembre 2021 per la riqualificazione e l’accessibilità. Le istanze, in particolare, devono essere trasmesse a partire dalle ore 12:00 del prossimo 9 giugno ed entro le ore 17:00 del 13 giugno 2022.
Come noto, al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva ed accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, l’art. 10, D.L. n. 83/2014, c.d. Decreto Cultura e Turismo, ha istituito uno specifico credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere (il c.d. bonus riqualificazione alberghi).
In seguito, l’art. 79, D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, che il bonus sia riconosciuto nella misura unica del 65%, e che lo stesso sia utilizzabile in compensazione in un’unica soluzione, senza che ricorra dunque l’obbligo di ripartizione in quote annuali.
Con il D.M. 17 marzo 2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha quindi individuato i soggetti beneficiari, le tipologie di spese agevolabili, le relative soglie massime e le procedure per l’ammissione al beneficio. Lo stesso Ministero, con l’avviso del 26 maggio 2022, ha definito le modalità e la data di presentazione dell’apposita istanza per fruire del bonus relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021.
Infine, l'art. 7, comma 5, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, ha prorogato l’operatività dell’agevolazione anche per l’anno 2022.
Il bonus in esame è riconosciuto a favore dei seguenti soggetti, purché esistenti alla data del 1° gennaio 2012:
Il credito in esame spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi agevolabili:
Relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle sopraindicate lett. a) e b), il credito d’imposta in esame è riconosciuto anche in caso di un aumento di cubatura complessiva, pur nei limiti di cui all’art. 11, D.L. n. 112/2008.
Per le imprese esercenti l’attività agrituristica, il credito d’imposta spetta esclusivamente per le attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento n. 1407/2013/UE (aiuti de minimis) e della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.
Il credito d’imposta è fissato in misura pari al 65% delle spese ammissibili sostenute nel periodo 1° gennaio 2020 - 6 novembre 2021, ed è riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di 200.000 euro (l’importo massimo annuo delle spese agevolabili è quindi pari a 307.692,30 euro).
Al fine di richiedere il bonus in esame occorre presentare, esclusivamente in modalità telematica, un’apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
La domanda e i relativi allegati, in particolare, devono essere compilati, firmati e presentati dal rappresentante legale dell’impresa, attraverso l’apposita procedura online disponibile sul sito internet www.ministeroturismo.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 ed entro le ore 17:00 del 13 giugno 2022.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: