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Siamo oramai vicini alla scadenza prevista per la presentazione dell’autodichiarazione di monitoraggio degli aiuti di Stato collegati al periodo pandemico; infatti, entro il 30 giugno 2022, tutti coloro che hanno ricevuto aiuti tassativamente previsti dal regime ad ombrello di cui al D.L. n. 41/2021, dovranno adoperarsi per l’effettuazione di tale adempimento.
La dichiarazione persegue la finalità di verificare se le misure di sostegno all’uopo predisposte, fruite dal beneficiario, rientrino nei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 predisposte dalla Commissione Europea nell’ambito del Temporary Framework.
Si tratta di interventi temporanei autorizzati dai Paesi membri dell’Unione Europea in occasione dell’emergenza COVID-19, adottati per sostenere le economie nazionali fortemente compromesse dall’emergenza sanitaria.
L’autodichiarazione deve tenere conto di determinate condizioni e massimali, che hanno subìto nel tempo importanti modificazioni ed integrazioni (riepilogate nella seguente tabella).
Temporary Framework: C(2020) 91 I/01 del 19 marzo 2020
Sezione 3.1 limite 800.000 euro
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1^ modifica: C(2020) 112 I/01 del 3 aprile 2020 |
Sostenere l’attività di ricerca, sperimentazione e produzione connessi al COVID-19 e tutelare i posti di lavoro |
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2^ modifica: C(2020) 164/03 dell’8 maggio 2020 |
Facilitare la ricapitalizzazione delle aziende e favorire i prestiti agevolati tramite strumenti di debito subordinato |
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3^ modifica: C(2020) 218/03 del 29 giugno 2020 |
Estensione del Temporary Framework alle micro e piccole imprese in difficoltà a partire dal mese di dicembre 2019 |
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4^ modifica: C(2020) 340/01 del 13 ottobre 2020 |
Proroga del Temporary Framework e inserimento della sezione 3.12 a copertura dei costi fissi non coperti (limite 3.000.000 euro) |
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5^ modifica: C(2021) 34/06 del 28 gennaio 2021 |
Aumento massimali della sezione 3.1: 1.800.000 euro e della sezione 3.12: 10.000.000 euro |
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6^ modifica: C(2021) 473/01 del 18 novembre 2021 |
Proroga del “TF” al 30 giugno 2022 e aumento massimali; sezione 3.1: 2.300.000 euro; sezione 3.12: 12.000.000 euro |
In relazione alle imprese operanti nel settore della pesca e dei prodotti agricoli, la seguente tabella illustra l’evoluzione cronologica dei massimali corrispondenti.
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Comunicazione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 |
Limite di intensità degli aiuti sezione 3.1 (de minimis)
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1° modifica C(2020) 2215 final dal 3 aprile 2020 |
Immutato |
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2° modifica C(2020) 164/03 dal 8 maggio 2020 |
Immutato |
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3° modifica C(2020) 218/03 dal 29 giugno 2020 |
immutato |
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4° modifica C(2020) 340I/01 dal 13 ottobre 2020 |
immutato |
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5° modifica C(2021) 34/06 dal 28 gennaio 2021 |
Limite di intensità degli aiuti sezione 3.1
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6° modifica C(2021) 473/01 dal 18 novembre 2021 |
Limite di intensità degli aiuti sezione 3.1
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Nel caso in cui l’azienda operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, occorre rispettare sia il massimale pertinente per l’attività svolta che quello complessivo per impresa unica (ad esempio, un’impresa che svolge sia attività agricole che commerciali, dal 28 gennaio 2021 non deve superare il massimale di 225.000 euro per l’attività agricola e quello di 1.800.000 euro complessivamente).
Ai fini dell’autodichiarazione assumono rilievo i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 introdotti dalla 4^ e 5^ modifica e, pertanto, avremo:
con riferimento alla sezione 3.1:
con riferimento alla sezione 3.1 (imprese operanti nel settore pesca e prodotti agricoli):
con riferimento alla sezione 3.12:
Il regime ad ombrello, è stato istituito dalla Commissione Europea con decisione SA. 62668 del 15 ottobre 2021 ed è stato notificato dallo Stato italiano e disciplinato dall’art. 1, commi da 13 a 17, D.L. n. 41/2021.
Il Provvedimento permette alle imprese destinatarie di determinati aiuti, tassativamente elencati nella tabella che segue, di potere beneficiare:


Per dare attuazione al D.M. 11 dicembre 2021, è stato pubblicato il Provvedimento 27 aprile 2022, prot. n. 143438, che ha definito il contenuto, le modalità operative e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare entro il 30 giugno 2022.
Considerato che i contenuti della stessa servono a monitorare gli aiuti COVID ricevuti negli anni 2020 e 2021, da ultimo cerchiamo di tracciare un percorso cognitivo che sia d’ausilio al contribuente per la compilazione del modello dichiarativo.
Partendo dalla verifica del proprio inquadramento tipologico che analizza se si rientra nel concetto di impresa unica ai fini del calcolo dei massimali degli aiuti di Stato globalmente ricevuti dal gruppo, si procede attraverso il monitoraggio dei contributi percepiti negli anni 2020 e 2021 riferiti alla sezione 3.1. del Temporary Framework.
Nel caso risulti difficile risalire alla precisa collocazione dell’aiuto statale percepito, è consigliabile consultare, a tal fine, l’autorizzazione della Commissione Europea.
Successivamente si controlla la tipologia degli aiuti ricevuti verificando, ai fini della compilazione della dichiarazione, quali tra questi rientrano nel cosiddetto regime ad ombrello.
Una volta determinata la tipologia dei contributi, risulta fondamentale ricostruire le tempistiche riguardanti la concessione e la percezione globale degli stessi al fine di verificare il rispetto dei massimali di periodo corrispondenti.
Per ultimo, una volta verificati i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 per anno corrispondente, laddove le soglie risultino superate sarà necessario procedere alle restituzioni seguendo le modalità operative riportate all’art. 4 del D.M. 11 dicembre 2021.
Il modello prevede l’indicazione, nella sezione II, degli altri aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, compresi quelli non fiscali e non erariali. Qualora si fossero percepiti unicamente questi aiuti, la dichiarazione non deve essere presentata.
Dato che l’Agenzia delle Entrate non è in grado di individuare tutti i soggetti che rientrano nella definizione di impresa unica, nella comunicazione dovranno essere indicati i codici fiscali delle imprese riconducibili a tale definizione per le quali andrà complessivamente verificato il rispetto dei massimali.
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